L'Avvocatura: "Senza decreto Tajani possibili richieste di almeno 60 milioni di potenziali aventi diritto nel mondo" - Le parti: "La legge è un pasticcio all'italiana"
La cittadinanza iure sanguinis, cioè per diritto di sangue, è tornata oggi al vaglio della Corte costituzionale - giudice relatore Pitruzzella - per un atto di promovimento promosso dal Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis (limitatamente alle parole "anche prima della entrata in vigore del presente articolo") della legge del 05-02-1992 come introdotta nel decreto legge 28-03-2025, così detto decreto Tajani, convertito nella legge 21-05-2025 n. 74 recante interventi urgenti in materia di cittadinanza.
Lo stato dell'arte: L'articolo 3 bis in deroga alle norme prima vigenti (che prevedevano la trasmissione illimitata della cittadinanza iure sanguinis a partire dal Codice civile del 1975 fino alla legge 91 del 1992) stabilisce che si può ritenere che non abbia mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del decreto Tajani ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno che lo status di cittadino gli sia riconosciuto in via giudiziale se la domanda è presentata entro le ore 23.59 del 27 marzo 2025 o nel giorno indicato per appuntamento comunicato dall'ufficio interessato competente entro le ore 23.59 del 27 marzo 2025. Altra condizione prevista per l'ottenimento della cittadinanza italiana, sempre in base al decreto Tajani, è che vi sia un genitore o un nonno che possiede o possedeva al momento della morte la residenza italiana, o infine un genitore adottante che è stato in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nata di nascita di adozione del figlio.
Il caso: nasce dal ricorso al Tribunale di Torino di 8 cittadini venezuelani che richiedevano il riconoscimento della cittadinanza per iure sanguinis, richiesta fondata in base alla disciplina precedente. Il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dinnazi alla Consulta con ordinanza del 25 giugno 2025 ritenendo che l'articolo 3 bis, determini una revoca implicita della cittadinanza italiana che i ricorrenti avevano acquisito per nascita e che questo sia costituzionalmente illegittimo in base agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, oltre che in relazione ad alcuni trattati dell'Ue e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L'analisi del Tribunale di Torino: Il riferimento agli articoli 2 e 3 della Carta - secondo il giudice a quo - si rimette ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e affidamento nella sicurezza giuridica. Sotto il primo aspetto il Tribunale rileva infatti l'arbitrarietà del diverso trattamento tra chi aveva presentato la domanda prima del 28 marzo 2025 e chi la ha presentata dopo. Sotto il secondo aspetto, il rimettente invoca la tutela dei diritti ritenendo che l'affidamento nella sicurezza giuridica sia alla base del patto sociale su cui si fonda l'ordinamento repubblicano. Inoltre un ulteriore argomento sarebbe ricavabile dalle esperienze comparate con altri paesi, come la Germania dove la riforma federale entrata in vigore il primo gennaio 2000 è stata resa applicabile solo ai nati dopo il primo gennaio 2000.
Secondo il Tribunale di Torino, la norma censurata contrasterebbe anche con l'articolo 117 della Costituzione per gli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia che prevedono che la cittadinanza dell'Unione si aggiunga a quella nazionale senza sostituirla. La legge, secondo il giudice a quo, sarebbe inoltre manchevole sul fronte della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dal momento che il richiedente deve poter disporre di un termine ragionevole per presentare una domanda. Denunciata anche una violazione dei diritti dell'uomo perché nessun individuo può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza o del diritto di entrare nel territorio dello stato di cui è cittadino, per il solo fatto di non aver richiesto il riconoscimento del proprio diritto entro i termini di legge.
Il giudice a quo ritiene quindi che il 3bis della legge 91 del 1992 sia costituzionalmente illegittimo e potenzialmente applicabile solo successivamente all'entrata in vigore del decreto numero 36. Secondo il rimettente, la Corte potrebbe effettuare un intervento di tipo manipolativo con previsione di un meccanismo di diritto inter-temporale che garantisca la possibilità alle persone già nate alla data di entrata in vigore del decreto 36 di presentare una domanda di riconoscimento della cittadinanza entro termini ragionevoli.
La difesa delle parti : durante l'udienza pubblica la difesa della parti ha rilevato che per tutti i figli di un genitore italiano la titolarità sostanziale dello stato di cittadino sorge per il solo fatto della nascita, mentre quella formale può essere successivamente accertata in giudizio o in via amministrativa qualora non sia registrata sullo stato civile. Invece "il legislatore ha realizzato un pasticcio all'italiana a cui questa Corte è chiamata a porre rimedio", ha esordito l'avvocato Corrado Caruso. Essendo lo status un diritto imprescrittibile e permanente, l'individuo non avrebbe secondo la difesa dovuto avere il dovere giuridico di richiedere la conservazione della cittadinanza italiana (come previsto dal decreto Tajani) dal momento che la perdita dello status potrebbe discendere solo da un atto consapevole e volontario del soggetto interessato.
"E' il procedimento di accertamento a doversi adattare al diritto assoluto, non il contrario - è intervenuta per le parti Monica Lis Restanio - Chi stava risparmiando per affrontare spese abnormi per il riconoscimento della cittadinanza è stato improvvisamente spogliato di un diritto". Il nostro ordinamento costituzionale - a parere della difesa che ha chiesto alla Corte di sospendere il giudizio e rinviare la questione alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale - non ammetterebbe tra l'altro neppure casi di perdita collettiva, cioè una denazionalizzazione di massa nei confronti di determinati individui. "Non c'è mai stato disinteresse o inerzia - ha precisato l'avvocato Giovanni Bonato replicando alle contestazioni della Presidenza del Consiglio costituitasi in giudizio - L'unica nostra colpa è aver confidato nei principi dello stato di diritto. Dopo il 28 marzo la cittadinanza di tutti noi è a rischio. Sappiamo che possiamo andare a dormire da italiani e risvegliarci da stranieri se l'illegittimità del decreto non sarà eliminata".
Lo Stato: con atto depositato il 7 ottobre 2025 l'avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di motivazioni di rilevanza, in particolare l'affermazione del rimettente sarebbe "apodittica e basata su una documentazione carente e contraddittoria". "In replica è opportuno frammentare una differenza fra il diritto ad avere almeno una cittadinanza e quello ad avere la cittadinanza di un paese che incontra nel diritto nazionale limitazioni specifiche. La dichiarazione dei diritti dell'uomo non ritiene il diritto a cittadinanze plurime", ha dichiarato per la presidenza del Consiglio dei ministri durante l'udienza pubblica l'avvocato di Stato Lorenzo D'Ascia. "La scelta del legislatore non è contraria ai parametri costituzionali ma imposta da altri parametri e norme del diritto internazionale".
Secondo D'Ascia, "la norma non è discriminatoria" dal momento che "il legame effettivo si concretizzava con la presentazione di una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana". "E' stato registrato invece un comportamento inerte per decenni. Questa inerzia al mai far valere una facoltà, un diritto al riconoscimento, può ben essere valutata da legislatore" come motivo di non legame effettivo, genuino. L'Avvocatura ha anche rimarcato che "la mancata richiesta di cittadinanza fa sì che lo stato non possa chiedere alcun dovere a questi cittadini. Ma lo status di cittadino implica oltre che diritti anche doveri e la scelta di non esercitare la facoltà è soggettiva, pertanto è congruo non fare affidamento" ed affermare che l'articolo 3 bis "non è una norma retroattiva perché non c'erano diritti o doveri già acquisiti.... C'è differenza fra l'intervenire su una cittadinanza già riconosciuta e su chi non ha ancora esercitato il diritto al riconoscimento".
La difesa erariale dello Stato ha anche sottolineato l'aumento esponenziale delle richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte di cittadini stranieri, "spesso strumentale alla sola acquisione del passaporto". Un aumento che avrebbe effetti anche sulla composizione del corpo elettorale italiano influenzando il processo democratico, ad esempio rendendo sempre più difficile il raggiungimento del quorum in caso di referendum. L'Avvocatura, nella sua memoria, ha tracciato una comparazione con i maggiori paesi europei rilevando che questi ultimi prevedono limitazioni della trasmissione della cittadinanza per discendenza a persone nate e residenti all'estero in possesso di altra cittadinanza. L'assenza di vincoli effettivi, secondo lo Stato, determina "fattori di rischio per la sicurezza nazionale e per la sicurezza nazionale anche degli altri paesi membri europei". Mentre la disciplina censurata tutelerebbe anche il legittimo ampliamento facendo salvi i riconoscimenti già disposti e le domande già presentate.
In caso di riconoscimento della illegittimità costituzionale dell'articolo 3bis, le conseguenze sarebbero esplosive e ingestibili per le possibili richieste di almeno 60 milioni potenziali aventi diritto nel mondo (in base al precedente ordinamento) che deliberatamente hanno invece scelto di disinteressarsi alla acquisizione di una cittadinanza italiana. La norma censurata è finalizzata ad evitare che "lo stesso concetto di popolo diventi una entità indeterminabile", precisa lo Stato. E non sono fondate le contestazioni all'art. 3 bis promosse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: i correttivi erano necessari, per evitare il contrasto con il diritto dell'Unione dal momento che non esiste alcuna norma internazionale che tuteli il diritto assoluto delle persone a possedere una doppia o plurima cittadinanza. (di Roberta Lanzara)