Impianti fonti di energia rinnovabile, la Consulta: "La non idoneità dell'area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione"

Non può travolgere gli atti autorizzativi già rilasciati - La Sardegna non può avere procedure di autorizzazione paesaggistica diverse da quelle statali

Impianti fonti di energia rinnovabile, la Consulta:
16 dicembre 2025 | 12.41
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Sono tornate all’attenzione della Corte questioni in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili (Fer), in un giudizio promosso dal Governo nei confronti di alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna numero 20 del 2024, recante 'Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (Fer) e per la semplificazione di procedimenti autorizzativi'. Con la sentenza numero 184, depositata oggi, la Corte, in conformità a quanto già affermato in precedenti pronunce, ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti Fer, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.

È stato inoltre affermato che la legge regionale non può travolgere, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si siano già attivati, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico, perché ciò si traduce in un irragionevole limite al legittimo affidamento che lede il principio della certezza del diritto.

Quando poi un progetto ricade in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, non può automaticamente prevalere la non idoneità, come invece stabilisce la legge sarda. La decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti Fer, in questo caso, va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, nel quale 'dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato', bilanciando la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti, anche nell’interesse delle future generazioni.

Quanto infine alle disposizioni regionali che introducono asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti Fer nelle aree non idonee, la Corte ha affermato che la Regione non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché non è consentito alle regioni introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito rientra l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma di grande riforma economico-sociale che anche la Regione Sardegna deve rispettare.

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