L. elettorale, solo uomini a Montecitorio. La costituzionalista: "parità negata"

Lara Trucco all'Adnkronos: "Auditi solo esperti uomini, e lo Stabilicum crea un paradosso di genere: pur favorendo la parità formale nelle liste, penalizza l'effettiva eleggibilità delle donne"

L. elettorale, solo uomini a Montecitorio. La costituzionalista:
21 settembre 2026 | 16.24
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Si è riaccesa oggi a Montecitorio la discussione sulla legge elettorale con una lunga serie di audizioni in prima Commissione affari costituzionali. Solo uomini il 'parterre' di auditi convocati in Parlamento, che hanno ravvisato una "parità di genere negata" nel testo al terzo esame alla Camera. L'Adnkronos ha contattato una donna membro del gruppo “leCostituzionaliste”, Lara Trucco, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale a Genova esperta in leggi elettorali, che ha commentato: "Lo Stabilicum crea un paradosso di genere: pur favorendo la parità formale nelle liste, penalizza l'effettiva eleggibilità delle donne. L'alternanza e le preferenze non compensano la perdita dei capilista bloccati e il bilanciamento 60/40 nelle liste premiali non garantisce posizioni competitive. La questione costituzionale non è se la legge debba garantire che venga eletto lo stesso numero di uomini e donne. Non deve farlo. La questione è diversa: la legge mette uomini e donne in condizioni comparabili di poter essere eletti?"

Quali sono le criticità nello Stabilicum sul fronte equilibrio di genere?

"L’introduzione delle preferenze. Ma non per tutti. Ogni lista nei collegi plurinominali sarà composta da sette candidati. Il capolista resta bloccato, mentre per gli altri sei l’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze. Se alla lista spetta un solo seggio, dunque, viene eletto il capolista indipendentemente dalle preferenze raccolte dagli altri candidati. È proprio qui che si apre il problema della rappresentanza femminile. Il nuovo testo impone infatti l’alternanza di genere nella lista e, in caso di preferenze plurime, richiede che siano espresse a favore di candidati di sesso diverso. Ma contemporaneamente è scomparsa una garanzia presente nel Rosatellum (leggi anche Legge elettorale, la costituzionalista: "Non garantisce le donne e la proposta di Vannacci la peggiora") e ancora contenuta nel testo precedentemente approvato dalla Camera: nessuno dei due generi poteva occupare più del 60% delle posizioni di capolista. Il Senato ha respinto il tentativo di reintrodurla. L’alternanza non basta e infatti, alternanza nella lista e riequilibrio dei capilista non sono la stessa cosa".

In termini pratici cosa significa?

"Significa che un partito potrebbe presentare in ogni collegio una lista perfettamente alternata: uomo – donna – uomo – donna – uomo – donna – uomo e avere, nello stesso tempo, tutti i capilista uomini. Formalmente l’alternanza sarebbe rispettata. Sostanzialmente, però, tutte le posizioni più protette potrebbero essere attribuite allo stesso genere. Ed è questo il punto decisivo. Il capolista non soltanto è sottratto alla competizione delle preferenze: è anche il primo candidato cui viene attribuito il seggio conquistato dalla lista. Per le forze che in un collegio ottengono un solo eletto, la scelta del capolista compiuta dal partito coincide quindi, di fatto, con la scelta dell’eletto. La parità non può perciò essere misurata semplicemente contando quanti uomini e quante donne compaiono nelle liste. Bisogna guardare dove sono collocati e quali possibilità effettive hanno di essere eletti".

Lei crede che la legge sia pertanto sul fronte donne incostituzionale?

"L’articolo 51 della Costituzione non impone che metà dei parlamentari siano donne. Impone però alla Repubblica di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. La Corte costituzionale ha chiarito che le misure di riequilibrio non possono predeterminare il risultato elettorale, ma possono intervenire sulle condizioni di partenza. E la discrezionalità del legislatore elettorale incontra comunque il limite della ragionevolezza e della coerenza con la finalità di promozione della parità perseguita dall’articolo 51. È precisamente sotto questo profilo che lo Stabilicum presenta un interrogativo costituzionale. Il legislatore introduce strumenti di riequilibrio per i candidati sottoposti alla competizione delle preferenze, ma elimina la garanzia di genere proprio per il candidato che dalla competizione è maggiormente protetto. La domanda è allora semplice: è ragionevole imporre l’alternanza fra uomini e donne nelle posizioni preferenziabili e consentire, contemporaneamente, che le posizioni di capolista possano essere concentrate senza limiti sul medesimo genere? Il problema chiama in causa insieme gli articoli 3 e 51 della Costituzione".

Inganno anche in pluricandidature e liste premiali?

"La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque. Anche qui i numeri possono ingannare. Cinque candidature femminili non significano cinque donne in condizione di essere elette, se dietro quelle candidature c’è la stessa persona. Le pluricandidature possono quindi aumentare formalmente la presenza femminile nelle liste senza aumentare in misura corrispondente il numero delle donne con concrete possibilità di accesso al Parlamento. C’è poi un terzo circuito di elezione, quello delle liste collegate all’eventuale premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Per queste liste il legislatore conserva la regola secondo cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Ma non prevede una corrispondente alternanza nell’ordine di collocazione dei candidati. Ed è una differenza importante. Una lista può rispettare perfettamente il rapporto 60/40 e, nello stesso tempo, concentrare nelle prime posizioni – quelle con maggiori possibilità di trasformarsi in seggi – candidati dello stesso genere. Anche qui emerge la distanza fra parità nelle candidature e parità nelle opportunità di elezione. Lo Stabilicum finisce così per utilizzare tre meccanismi differenti: alternanza ma nessun limite di genere per i capilista; preferenze per sei candidati ma non per il primo; quota 60/40 nelle liste premiali ma senza analoga garanzia sulla posizione occupata dai candidati. Presi isolatamente, questi meccanismi non sono necessariamente incostituzionali. È il loro effetto combinato a sollevare la questione della coerenza complessiva della disciplina rispetto all’articolo 51".

Qual è il nodo che le forze politiche devono snodare?

"Il 'riequilibrio di genere' non dovrebbe rappresentare tanto un momento di arrivo, quanto, semmai, un punto di partenza: uno strumento destinato a concorrere alla formazione di una cultura e, con essa, di una sensibilità della rappresentanza, nella prospettiva che la presenza equilibrata di donne e uomini nelle istituzioni possa un giorno cessare di dipendere dall’efficacia di un vincolo giuridico, per diventare parte della fisiologia stessa della democrazia rappresentativa. Ed è proprio sotto questo profilo che il quadro attuale induce ancora a molta cautela. Permanendo, purtroppo, il rischio – tutt’altro che ipotetico – che l’effettività delle garanzie normative venga erosa dal concreto operare del dato politico, per cui anche la migliore ingegneria normativa finisce per perdere la propria potenzialità promozionale, fino a ridursi a una forma di riequilibrio 'à la carte'. Questo col possibile effetto, persino paradossale e comunque beffardo, di esporre la misura alla critica di riservare alle donne un trattamento di favore, senza che a esso corrisponda, nei fatti, un effettivo miglioramento delle loro possibilità di essere elette".

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