Torna in Consulta la tassa sugli extra-profitti, il metodo di calcolo adottato dallo Stato è corretto?

19 maggio 2026 | 14.55
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Un ennesimo capitolo sulla tassa straordinaria sugli extraprofitti del settore energetico ed il contributo straordinario contro il caro bollette è stato dibattuto in udienza pubblica a Palazzo della Consulta, giudice relatore Luca Antonini. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, nell'ambito del ricorso di Eni Global Markets spa contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio, ha infatti chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi sui dubbi di costituzionalità sollevati dall'Eni nell'ambito sul decreto legge n. 21 del 2022 (in particolare sull'articolo 37, che per la terza volta finisce al vaglio del giudice delle leggi) ritenendoli "rilevanti e non manifestamente infondati". Si tratta di una questione tecnica che non contesta la finalità sociale della legge ma il metodo di calcolo adottato per la quantificazione della tassa, il quale, se fosse dichiarato incostituzionale con conseguente bocciatura dell'imposta, aprirebbe un altro fronte: quello della conseguente restituzione da parte del Governo delle somme incassate, con possibili effetti critici sulla finanza pubblica.

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Un vero e proprio cortocircuito innescato dai dubbi di costituzionalità (artt. 3, 42, 53 e 117 della Costituzione e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu), illustrati dagli avvocati difensori dell'Eni Davide De Girolamo e Livia Salvini, e relativi al criterio di quantificazione della base imponibile su cui applicare l'imposta destinata al contributo straordinario, calcolata sulla differenza dei saldi delle "operazioni attive e passive al netto dell'Iva tra i periodi ottobre 2021-aprile 2022 e ottobre 2020-aprile 2021", con un meccanismo che impone "un contributo del 25% sugli incrementi nei casi in cui siano superiori a 5 milioni di euro", senza considerare i costi effettivamente sostenuti dall'Eni per far fronte all'aumento dei prezzi. In sostanza, i legali di Eni - richiamando in particolare gli articoli della Costituzione numero 53 (capacità contributiva) e 3 (certezza del diritto) - sostengono che il calcolo degli extraprofitti basato sui flussi Iva sia errato, perché ad essere colpito sarebbe stato il fatturato lordo, non i guadagni reali, quindi operazioni che indipendentemente dall'ammontare del fatturato a causa dell'aumento dei costi delle materie prime non avrebbero ottenuto veri guadagni; e perché sarebbero stati scorrettamente inclusi nel calcolo flussi di ricchezza enormi che non apparterrebbero alla casa madre ma alle sue organizzazioni all'estero e che non configurerebbero "extraprofitti" interni correlati al caro bollette nazionale.

Davanti alla Corte Costituzionale, l’Avvocatura dello Stato rappresentata da Mattia Cherubini e Salvatore Faraci, ha difeso la legittimità della tassa (e del suo metodo di calcolo) sugli extraprofitti energetici, chiedendo "l'inammissibilità ed infondatezza della questione sollevata" dal momento che "la ricostruzione normativa da cui parte il giudice a quo non è corretta". Secondo lo Stato, "casa madre e stabili organizzazioni (all'estero - ndr) sono dal punto di vista giuridico lo stesso soggetto. Questo lo ha già precisato la Corte di giustizia nel 2006 e sul piano interno le sezioni unite con la sentenza 22113 del 2023". "Il giudice a quo - osserva - avrebbe piuttosto dovuto verificare se le operazioni passive (gli acquisti per lo svolgimento di una attività - ndr) fossero effettivamente riferibili alle stabili organizzazioni o alla casa madre". Pertanto, "l'unica correzione che si potrebbe operare sarebbe di considerare le operazioni passive. Noi non possiamo dire che quelle attive non sono riferibili alla casa madre e alla sua forza economica; eliminarle determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli operatori interni". La tassa sugli extra profitti, conseguente a "particolarissime esigenze di gettito e solidarietà in circostanze straordinarie", rammenta lo Stato, è un contributo straordinario di solidarietà giustificato dall'art. 2 della Costituzione per fronteggiare la crisi energetica. Pertanto è corretto l'uso dei saldi Iva sia per la tempestività del prelievo che per la sussistenza di una reale capacità contributiva nel settore, anche tenendo conto dell'ampia discrezionalità del legislatore in situazioni di emergenza. (di Roberta Lanzara)

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