Mancato versamento assegno di mantenimento a figli ed ex coniuge, Consulta: "Avanti con il processo anche se la vittima ritira la denuncia"

La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza numero 96 respingendo il ricorso del Tribunale di Varese che contestava l'automatismo penale

Mancato versamento assegno di mantenimento a figli ed ex coniuge, Consulta:
05 giugno 2026 | 12.26
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Chi non versa l'assegno di mantenimento all'ex coniuge o ai figli deve essere processato d'ufficio dallo Stato, anche se la vittima decide di ritirare la denuncia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 96 respingendo il ricorso del Tribunale di Varese che contestava l'automatismo penale previsto dall'articolo 570-bis del Codice penale articolando questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articolo 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Secondo la Consulta, rientra quindi nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

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Il caso specifico riguardava un procedimento penale a carico di un uomo accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussitenza alla famiglia. Nel corso del giudizio, l'ex coniuge aveva deciso di rimettere la querela, ma il giudice di Varese si era scontrato con la legge attuale che impone ai magistrati di andare avanti comunque. Da qui il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale: è giusto negare alla vittima la libertà di chiudere la vicenda penale? La Consulta ha risposto con un sì, respingendo la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come solo limite la manifesta irrazionalità.

Ponendosi in continuità con i propri precedenti concernenti il regime di procedibilità dell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, la Corte costituzionale ha ribadito l’esclusione della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza è possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata, non ravvisabile nel caso in esame. Ha valorizzato quale elemento particolarmente significativo, idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato, il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, contesto nel quale ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari.

La Consulta non ha peraltro mancato di ribadire, in linea con quanto già osservato nella sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.

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