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Affitti brevi, ipotesi decreto? "Provvedimento non è saltato"

Caramanna (Fratelli d'Italia): "Il testo sarà pronto a giorni"

Turisti in città
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22 settembre 2023 | 17.09
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Affitti brevi, in arrivo il decreto e non il disegno di legge? Il provvedimento sul tema "non è saltato" e dovrebbe essere pronto a giorni. A fare il punto il deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo del partito.

"Non è vero che il decreto legge sugli affitti breve è saltato. Da quel che mi risulta, il testo sarà pronto a giorni. Si tratta di un decreto molto importante per la regolamentazione di un settore che in questi anni ha vissuto nel più completo far west. Apprezziamo, inoltre, che non sia un decreto che va a limitare il settore, come invece accade in altre città del mondo, ma pone regole a tutela dei proprietari e dei turisti che potranno godere di un appartamento a norma, dotato di tutti i requisiti previsti dalla legge", spiega. "Il provvedimento, rivolto alle 12 città metropolitane, aiuterà a contrastare l’abusivismo attraverso il codice identificativo nazionale".

In attesa dei prossimi step, il quadro ruota attorno alla bozza del provvedimento strutturato in 8 articoli con l'obiettivo di "fornire una disciplina uniforme a livello nazionale nonché di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore, definisce i principi in materia di locazioni per finalità turistiche".

Cos'è il Codice identificativo nazionale

Nel testo messo a punto dal ministro Daniela Santanché si introduce l'obbligo del Codice identificativo nazionale, altrimenti detto Cin che va a soppiantare il Cir, quello regionale laddove sia stato adottato. Un presupposto fondamentale per "assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità".

Ma cos'è il Codice identificativo nazionale? Il Cin relativo ad una struttura deve contenere anche l’indicazione del numero di posti letto disponibili secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, che viene presentata dal locatore. E con l'assegnazione del Cin il ministero del Turismo inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale che è pubblica e liberamente consultabile sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Chi lo possiede è quindi autorizzato a tutti gli effetti a esercitare tale attività tanto è che "i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il Cin dell’unità immobiliare". Un obbligo stringente visto che colui che fosse privo del Cin può subire una sanzione pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.

Solo due notti nei centri storici?

Tra le principali novità, salvo modifiche, la definizione della durata minima del soggiorno che viene fissata ad un minimo di "due notti consecutive", una norma questa molto attesa dagli albergatori. Il tetto delle due notti si applica però solo nei centri storici dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, un perimetro di applicazione, dunque, che sembrerebbe abbastanza circoscritto. Chi dovesse contravvenire al rispetto del limite dei due pernottamenti, con una locazione concessa per una sola notte, sarà punito con multe da 1.000 a 5.000 euro.

Una vera e propria 'stretta' riguarda il numero degli appartamenti in quanto "il regime fiscale per gli affitti brevi svolti per finalità turistiche possono riguardare non più di due appartamenti", altrimenti si presume che l'attività venga svolta in forma imprenditoriale e scatta un'altra forma di tassazione. Tra gli altri 'paletti' imposti per legge anche il fatto che l'unità immobiliare deve essere ubicata "in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice".

Tassa di soggiorno, cosa può cambiare

Altro punto nodale potrebbe riguardare l'obbligo di riscossione della tassa di soggiorno, che fino ad oggi non riguardava gli affitti brevi ma solo alberghi e B&B e verrebbe esteso anche "ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora abbiano incassato il canone o il corrispettivo", "nonché ai contratti di albergo, alloggio, o comunque diversamente denominati, conclusi con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere".

Non è trascurabile la definizione di regole per "chiunque eserciti l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, direttamente o tramite società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero di gestione di portali telematici" che viene soggetto, anche ai fini fiscali, alla disciplina generale dell’imprenditore, nonché all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune del territorio in cui viene svolta l’attività, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 euro.

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