Il divieto riguarda gli apparecchi “bloccati” su siti di gioco

Totem e pc nei locali pubblici: ADM ribadisce il divieto dopo la sentenza della Consulta

Totem e pc nei locali pubblici: ADM ribadisce il divieto dopo la sentenza della Consulta
30 luglio 2025 | 16.45
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La Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato una circolare agli uffici territoriali dell’agenzia, alla Direzione legale e contenzioso e alla Direzione antifrode, avente come oggetto l’attività di controllo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2025.

Ricordiamo che questa sentenza aveva dichiarato illegittima la norma sul divieto di utilizzo dei pc nei locali pubblici per il gioco online. ADM è quindi intervenuta sulla questione ribadendo che: “rimane invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinati in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati”. In pratica totem e pc non devono essere bloccati su piattaforme di gioco.

Ecco la circolare integrale

Con sentenza n. 104 del 20251 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 158/2012 (convertito in Legge n. 189/2012), che vieta la messa a disposizione, presso pubblici esercizi, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità;

dell’articolo 1, comma 923, primo periodo, della Legge 208/2015, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000 per la violazione del suddetto divieto.

In disparte le valutazioni relative a contrasti con articoli della Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte ha rilevato che la disciplina censurata, pur essendo orientata a uno scopo legittimo e rilevante, quale la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, risultava strutturata in modo sproporzionato e privo del necessario equilibrio.

Detta disciplina, secondo la Consulta, comprendeva, infatti, una pluralità di condotte tra loro eterogenee, trattate indistintamente come ugualmente illecite, senza una distinta valutazione della diversa gravità concreta di ciascuna violazione. Mancava, in tal senso, una modulazione normativa capace di graduare l’intervento sanzionatorio – già individuato in misura fissa – in base all’effettiva offensività della condotta.

La Corte ha ritenuto che il divieto previsto dalla norma fosse eccessivamente ampio e indifferenziato, senza un adeguato bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di iniziativa economica.

Inoltre, ha rilevato che la misura, pur perseguendo un fine legittimo, risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo, anche alla luce della giurisprudenza europea.

La sanzione prevista dalla legge di stabilità per il 2016, in via consequenziale in quanto ancorata a una disposizione dichiarata incostituzionale, viene pertanto anch’essa espunta.

La sentenza incide sull’attività di controllo attuata che si basa peculiarmente sulle circolari dell’Agenzia n. 152148/RU dell’11 ottobre 2019 e n. 213799/RU del 19 maggio 2022 (circolare n. 18/2022).

L’analisi della sentenza conferma, comunque, la necessità di tutela dei giocatori e della loro salute contestualmente a quella degli operatori che, attraverso l’aggiudicazione di concessioni, attivamente partecipano alle iniziative economiche nel settore dei giochi.

Ne consegue, a parere della scrivente Direzione, che le attività degli Uffici dell’Agenzia debbano continuare a svolgersi a tutela dei predetti principi atteso che resta invariato il divieto assoluto di installare totem e apparecchiature similari destinate in via esclusiva al gioco online tramite sistemi di navigazione a circuito chiuso o preimpostati.

In particolare, pare necessario contrastare la diffusione di fenomeni di intermediazione o di gioco d’azzardo previsti e puniti da specifica normativa (Legge n. 401/1989) e dal Codice penale (articolo 718 e seguenti). Si ricorda che la giurisprudenza ha affermato che la presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (a titolo meramente esemplificativo, la presenza di una stampante, di palinsesti, di schermi rivolti verso l’utenza con la doppia tastiera di comando o con la tastiera rivolta verso l’esercente, la presenza di ricevute di gioco) consente di ipotizzare l’intermediazione nella raccolta di gioco.

Si ricorda che la convenzione di concessione per la raccolta del gioco a distanza, inoltre, vieta espressamente ai concessionari di raccogliere gioco presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. Tale divieto, che può comportare anche la decadenza dalla concessione, è confermato e anzi rafforzato anche nello schema di convenzione di concessione per le quali è in corso la procedura di affidamento.

Ne consegue che codesti Uffici avranno cura di informare l’Ufficio gioco a distanza e scommesse nel caso emergano in sede di controllo delle violazioni alla Convenzione di concessione stipulata dai concessionari con l’Agenzia.

Assumerà fondamentale interesse, ancor di più rispetto al passato, procedere alla piena ricostruzione di ogni singola attività di controllo, riportare nella fase di verbalizzazione delle attività le modalità di utilizzo diretto e contestuale di apparecchiature – a pagamento o meno – che mettano in condizione l’utente di collegarsi a siti di operatori non concessionari. Tali modalità debbono essere comprovate dall’immediato riscontro da parte del personale operante che accerta la effettuazione di giocate da parte di almeno un avventore.

Ne consegue, ovviamente, una notizia di reato da trasmettere alla Procura della Repubblica territorialmente competente attraverso apposito portale (Sistema Informativo della Cognizione Penale) ipotizzando i reati sopra menzionati.

Il personale operante, sulla base di quanto riscontrato, fornisce, altresì, ogni informazione in ordine alla eventuale insussistenza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza in caso di accertata raccolta di gioco attraverso un canale che, pur essendo telematico, si svolge presso un esercizio di rete fisica.

In caso di controlli nei quali non siano stati riscontrati avventori intenti all’utilizzo delle apparecchiature, e non siano state assunte le relative generalità, ma risultino già avviati i procedimenti sanzionatori, si suggerisce, d’intesa con la Direzione legale e contenzioso, di procedere, in caso di applicazione della sanzione di cui all’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015 in relazione alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012, come di seguito esposto:

per i procedimenti in ordine ai quali non risulta ancora notificato l’atto di contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981, provvedere con determina interna motivata di archiviazione del In caso di avvenuta redazione di verbali in contraddittorio con il trasgressore, comunicare al trasgressore l’avvenuta archiviazione del procedimento;

per i procedimenti in ordine ai quali risulta notificato atto di contestazione ex 14 L. n. 689/1981 a non ancora emessa ordinanza ex art. 18 L. n. 689/1981, provvedere con ordinanza di archiviazione ex art. 18 L. n. 689/1981, da notificare al trasgressore;

per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi non versati dal trasgressore e non ancora iscritti a ruolo, e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione2, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore;

per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981, con importi iscritti a ruolo ma non ancora versati né con rateizzazione in corso (indipendentemente dalla notifica o meno di cartella esattoriale o avviso di intimazione, purché non siano stati avviati dall’agente della riscossione atti esecutivi – cioè pignoramenti, sequestri, ecc.), e non sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza- ingiunzione, provvedere con annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da comunicare al trasgressore ed effettuare lo sgravio dal ruolo;

per i procedimenti in ordine ai quali risulta emessa ordinanza-ingiunzione ex 18 L. n. 689/1981 divenuta definitiva, con importi integralmente versati o con rateizzazione in corso (anche se a seguito di riscossione coattiva) o sussiste sentenza passata in giudicato che conferma l’ordinanza-ingiunzione, nulla a provvedere in quanto trattasi di rapporti esauriti sui quali la perdita di efficacia ex tunc della norma sanzionatoria non è idonea ad incidere.

nei casi sub 3 e sub 4, se risulta pendente contenzioso sull’ordinanza-ingiunzione:

contenziosi pendenti in primo, secondo grado, fino all’udienza di decisione: il provvedimento di annullamento d’ufficio va depositato in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;

contenziosi pendenti in Cassazione: anticipare all’Avvocatura Generale dello Stato l’intenzione di annullare d’ufficio l’ordinanza-ingiunzione e seguire le indicazioni dell’Avvocatura;

contenziosi con sentenza sfavorevole all’Ufficio in primo o secondo grado (quindi con annullamento da parte del giudice dell’ordinanza-ingiunzione): non impugnare ma prestare acquiescenza alla sentenza sfavorevole adottando apposita determina interna motivata da tenere agli atti.

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