La sentenza dei giudici di Lussemburgo sul caso della consulente di un consultorio che fa capo alla Chiesa tedesca, cacciata perché aveva lasciato la sua confessione.
Un'associazione cattolica non può licenziare una consulente solo perché ha abbandonato la Chiesa cattolica. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sententa che riguarda la vicenda di una dipendente della Katholische Schwangerschaftsberatung, un'associazione interna alla Chiesa cattolica tedesca che fornisce consulenza alle donne incinte.
L'associazione impone a tutti i suoi dipendenti di rispettare le direttive della Chiesa cattolica, secondo le quali ogni consulenza in materia di gravidanza ha lo scopo di tutelare la vita del nascituro e deve dunque mirare ad incoraggiare la donna incinta a proseguire la gravidanza e ad accettare il figlio.
Quando una delle sue consulenti, una fedele della Chiesa cattolica, ha abbandonato la sua confessione, la Katholische Schwangerschaftsberatung l'ha licenziata, per questo motivo. Il diritto canonico considera l’abbandono della Chiesa cattolica una "grave violazione" degli obblighi di lealtà.
La consulente in questione aveva giustificato il suo abbandono con il fatto che la diocesi del Limburgo prelevava, oltre all'imposta ecclesiastica, un contributo ecclesiastico supplementare dalle persone cattoliche che, come lei, erano sposate, in un matrimonio interconfessionale, con un coniuge dal reddito elevato.
Peraltro, l'associazione impiegava, nello stesso servizio di consulenza, anche dipendenti non appartenenti alla Chiesa cattolica, non soggetti allo stesso obbligo di lealtà e, quindi, non esposti al rischio di essere licenziati per 'abiura'. La consulente ha quindi contestato il proprio licenziamento in Tribunale. La Corte Federale del lavoro, ritenendo che il licenziamento della consulente configuri una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione, esprime dubbi sulla possibilità di giustificarla.
Ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia di interpretare le norme dell'Ue relative alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Per la Corte il diritto dell'Ue è contrario ad una normativa nazionale in base alla quale un'organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa di non abbandonare la stessa chiesa nel corso del rapporto di lavoro, pena il licenziamento, mentre la stessa organizzazione impiega altre persone ,per svolgere le stesse mansioni, senza richiedere che siano membri della stessa chiesa.