Decreto accise, servono chiarimenti: tutti i dubbi dei tecnici della Commissione Bilancio della Camera

Cosa emerge dalla verifica del provvedimento? Ecco l'analisi del documento che evidenzia la necessità di acquisire ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti

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15 settembre 2026 | 12.35
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Servono chiarimenti da parte del governo sulle coperture e le quantificazioni del decreto che proroga il taglio delle accise sul gasolio. In attesa del parere della Commissione Bilancio della Camera, il documento dei tecnici sulla verifica del decreto 'Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva in amministrazione straordinaria', mette in evidenza i dubbi che le relazioni tecniche allegate al provvedimento non riescono a sciogliere. L'Adnkronos ha consultato il documento, soffermandosi in particolare sulle osservazioni dei tecnici. Ecco quelle più rilevanti.

Effetti del taglio, possibile verificarli solo in parte

La prima riguarda la verifica degli effetti del taglio delle accise. Al riguardo, si osserva che, "sulla base dei dati forniti dalle relazioni tecniche e tenuto anche conto delle precedenti relazioni tecniche nonché degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell’esame dei precedenti provvedimenti, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise". In particolare, "non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell’accisa, dell’IVA, dell’IRES e dell’IRAP, in quanto sono stati forniti i dati relativi ai volumi complessivi di gasolio".

Contabilizzazione dei rimborsi imputata al 2027

Dubbi anche sulla contabilizzazione dei rimborsi. Al riguardo, si osserva che, "diversamente da quanto previsto nelle relazioni tecniche riferite ai primi decreti-legge emanati nel corso del 2026 in materia di riduzione delle aliquote delle accise sui carburanti, i decreti-legge in esame imputano la quota prevalente dei rimborsi all'esercizio 2027, mentre nelle precedenti quantificazioni le corrispondenti minori spese risultavano contabilizzate prevalentemente nell'anno 2026, ossia nel medesimo esercizio in cui si manifestavano le minori entrate derivanti dalla riduzione dell'accisa". In particolare, con riferimento al precedente decreto, "il Governo aveva precisato nel corso dell'esame parlamentare (cfr. supra Nota del Governo), che le minori entrate trovavano compensazione in corrispondenti minori esborsi nel medesimo esercizio, fatta eccezione per i rimborsi spettanti ai taxi, erogati nell'anno successivo". La diversa quantificazione adottata successivamente, ipotizzano i tecnici della Camera, "potrebbe essere ricondotta alla circostanza che tali provvedimenti sono intervenuti nella seconda parte dell'esercizio finanziario e che, conseguentemente, le procedure amministrative necessarie per la liquidazione dei rimborsi non consentono di completarne l'erogazione entro il 31 dicembre 2026". In merito a tale ricostruzione, che potrebbe risultare coerente con quanto indicato dalla relazione tecnica del decreto-legge, che "riconduce il prevalente slittamento degli effetti di cassa al 2027 alle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi", appare comunque "necessario acquisire una conferma da parte del Governo nonché ulteriori elementi informativi circa le specifiche tempistiche amministrative considerate nella quantificazione degli effetti di cassa e le ragioni per le quali esse hanno determinato, con riferimento ai decreti-legge in esame, una diversa imputazione temporale rispetto ai precedenti interventi adottati nel corso del medesimo esercizio".

Effetti positivi per il 2027 già utilizzati per finanziamenti Fispe

Un altro elemento di riflessione riguarda l'ipotesi che almeno parte degli effetti finanziari positivi imputati al 2027 sia già stato impegnato per finanziare altre spese. "Ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sopra richiamati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi per l’anno 2027, pari complessivamente a 91,2 milioni di euro, sono utilizzati per il rifinanziamento del FISPE". Il riferimento è al Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica. Evidentemente, le stesse risorse non possono andare a coprire due misure diverse.

Versamento anticipato imposte grandi gruppi energetici, cosa cambia nel 2027?

Dubbi anche sulla quantificazione delle risorse che derivano dall'anticipo fiscale chiesto ai gradi gruppi energetici. Per quanto riguarda le maggiori entrate tributarie quantificate per l’anno 2026, considerato che il meccanismo di anticipazione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, trova applicazione esclusivamente con riferimento agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente al 27 agosto 2026, e non anche a quelli deliberati nel restante periodo d’imposta 2026, "andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se la predetta limitazione dell’ambito applicativo della disposizione sia suscettibile di incidere sulla quantificazione degli effetti finanziari recati dalla norma". Ciò in considerazione del fatto che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate tributarie attese per il 2026, in 130,3 milioni di euro annui, a partire da un ammontare di dividendi deliberati, la cui distribuzione è prevista nell’anno successivo, stimato in 1.696 milioni di euro, su base annua. In particolare, andrebbe chiarito "se l’esclusione dal meccanismo di anticipazione previsto dalla disposizione per l’anno 2026 con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata dal 27 agosto 2026 fino alla fine dell’anno 2026 possa determinare una riduzione della predetta base di calcolo e, conseguentemente, delle maggiori entrate tributarie stimate per il medesimo 2026". Infine, andrebbe anche chiarito "se per effetto di tale eventuale riduzione possano determinarsi effetti di segno opposto nell’anno 2027, posto che, in tal caso, l’ammontare dei crediti derivanti dalle anticipazioni effettuate nel 2026 e utilizzabili nell’anno 2027 dovrebbe risultare inferiore a quello delle nuove anticipazioni previste per il medesimo anno 2027, in considerazione del fatto che queste ultime sarebbero riferite agli utili deliberati nell’intero anno e non a parte di essi, come invece nel caso delle anticipazioni effettuate nel 2026". (Di Fabio Insenga)

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