Fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi e sanzioni per le manifestazioni non autorizzate, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre gli otto centimetri. Ecco tutte le norme contenute nella bozza
Via libera del Consiglio dei ministri oggi, giovedì 5 febbraio, al pacchetto sicurezza. Dalla stretta su coltelli alle nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti durante le manifestazioni, sono molteplici le misure contenute nei 33 articoli del decreto. "Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso" ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, ossia quello di "uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Il governo, ha reso noto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha detto sì a "due provvedimenti dei tre che si ripromette di approvare al termine di questo percorso", ossia "un decreto legge di 33 articoli e un disegno di legge di 29 articoli".
"Oggi mentre Vannacci parla di sicurezza noi con questo decreto la portiamo" ha commentato Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La bozza interviene in modo articolato su sicurezza urbana, ordine pubblico, attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. Il provvedimento punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza giovanile e ai disordini legati alle manifestazioni pubbliche. Lo prevede il testo che, all'articolo 1, inasprisce le sanzioni per il porto ingiustificato di armi e strumenti da taglio, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli od oggetti con lama affilata o appuntita. La norma consente anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie e introduce una responsabilità pecuniaria per i genitori in caso di violazioni commesse da minori.
Ampio spazio è dedicato alla sicurezza urbana. La bozza attribuisce ai prefetti il potere di individuare "specifiche aree del territorio caratterizzate da gravi e reiterate situazioni di illegalità o degrado", nelle quali può essere disposto l'allontanamento di soggetti considerati pericolosi per l'ordine pubblico. Viene rafforzata la disciplina dei Daspo urbani ed esteso l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali.
Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, il decreto interviene sulle riunioni in luogo pubblico prive di preavviso, prevedendo sanzioni amministrative più elevate per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali. In questi casi la competenza è attribuita al prefetto e le sanzioni possono arrivare fino a 10mila euro.
La bozza introduce inoltre nuove fattispecie penali. Tra queste, il reato di "rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato", punita con pene fino a venticinque anni di reclusione, e l'ampliamento della nozione di furto con destrezza, che ricomprende espressamente la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici. È prevista anche la possibilità di arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento commessi durante manifestazioni pubbliche.
Il decreto interviene anche sulla tutela legale del personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, estendendo le garanzie nei procedimenti avviati in presenza di cause di giustificazione. Tra le misure previste figura inoltre l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per il rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe, attraverso accordi tra Viminale, Mit e Ferrovie dello Stato.
Tolleranza zero sulla diffusione di lame e strumenti da taglio tra i più giovani. La bozza del decreto sicurezza introduce il divieto assoluto di vendita e cessione di coltelli e strumenti atti a offendere ai minori di 18 anni. La norma, che va a integrare la storica legge sulle armi del 1975, punta a frenare il fenomeno dei reati violenti commessi da adolescenti armati.
Secondo il nuovo articolo 4-quater, introdotto dal provvedimento, gli esercenti avranno l'obbligo di richiedere un documento di identità all'acquirente, a meno che la maggiore età non sia manifesta. Il divieto non risparmia il commercio elettronico: i siti di e-commerce e le piattaforme di vendita online dovranno implementare sistemi di verifica dell'età "efficaci e tempestivi" per impedire l'acquisto di armi bianche da parte dei minorenni.
Il sistema sanzionatorio è strutturato su più livelli per colpire con forza la recidiva. La prima violazione comporta una multa da 500 a 3mila euro. In caso di prima reiterazione, la sanzione raddoppia (da mille a 6mila euro), fino ad arrivare a un massimo di 12mila euro per le violazioni successive. Per i negozianti, oltre alla multa, scattano sanzioni accessorie pesanti: la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni alla prima infrazione, che può arrivare a 45 giorni in caso di recidiva. Per chi elude il divieto è prevista la revoca della licenza commerciale.
E' previsto, inoltre, chiunque porti fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 centimetri senza giustificato motivo rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena per chi porta coltelli a scatto, a farfalla, camuffati (ad esempio occultati in altri oggetti) o con lama pieghevole superiore a 5 cm dotata di blocco della lama o apribile con una sola mano. Il prefetto può sospendere per un anno la patente di guida e la licenza di porto d'armi del trasgressore.
La bozza del nuovo decreto sicurezza, all'articolo 4, introduce misure stringenti per l'accesso alle aree cittadine, mirando a colpire chi ha precedenti per reati violenti commessi, durante eventi pubblici o contro le forze dell'ordine. Il cuore della norma prevede che il Questore possa disporre il divieto di accesso a specifiche aree urbane nei confronti di soggetti che siano stati denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) negli ultimi cinque anni.
La misura scatta per reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma anche per i delitti di lesioni a pubblico ufficiale (art. 583-quater c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). Il divieto può essere esteso anche ai luoghi in cui i reati sono stati materialmente commessi.
Niente più iscrizione immediata nel registro degli indagati per chi ha agito in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l'uso legittimo delle armi. La norma modifica il codice di procedura penale introducendo un'annotazione preliminare in un "modello separato" rispetto al registro ordinario delle notizie di reato (modello 21). Qualora appaia "evidente" che il fatto è stato compiuto per una causa di giustificazione, il pubblico ministero non procederà all'iscrizione formale del nome del soggetto, ma utilizzerà questo nuovo canale comunicativo interno agli uffici giudiziari.
Potenziamento dei poteri di intervento preventivo per le forze dell'ordine durante le manifestazioni pubbliche. La misura è prevista dall'articolo 7, comma 2 della bozza, che va a inserire l'articolo 11-bis nel decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59. La norma disciplina l'"accompagnamento presso uffici di pubblica sicurezza per prevenire condotte di pericolo in occasione di manifestazioni pubbliche".
Secondo il testo la polizia potrà accompagnare nei propri uffici e trattenere, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre le 12 ore, le persone per le quali vi sia un "fondato motivo" di ritenere che possano mettere a rischio il pacifico svolgimento di un evento. Del trattenimento e dell'orario in cui è stato compiuto deve essere data "immediata notizia al pubblico ministero". La norma prevede che, se il pubblico ministero riconosce che non ricorrono le condizioni previste per l'accompagnamento e il trattenimento, ordina il rilascio della persona accompagnata. Il provvedimento specifica inoltre che al pubblico ministero deve essere data immediata notizia anche dell'avvenuto rilascio e dell'ora in cui è avvenuto.
Nella bozza c'è anche un capitolo dedicato a immigrazione e protezione internazionale. Nel dettaglio l'articolo 28 introduce l'obbligo di cooperazione per i detenuti e internati stranieri ai fini dell'accertamento dell'identità, prevedendo che il mancato adempimento costituisca elemento di valutazione ai fini della pericolosità. L'articolo 29 interviene su respingimenti, espulsioni e rimpatri, rafforzando il ruolo della polizia di frontiera e disciplinando il trasferimento immediato degli stranieri rintracciati nelle zone di frontiera interna.
L'articolo 30 introduce deroghe straordinarie fino al 31 dicembre 2028 per il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio, consentendo al ministero dell'Interno di derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto dei vincoli europei e antimafia. È prevista anche la vigilanza collaborativa dell'Anac. All'articolo 32 il decreto consente al Viminale di avvalersi della Croce Rossa Italiana, in deroga al Codice dei contratti pubblici, per le attività di assistenza e accoglienza dei migranti, al fine di garantire l'attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo. Il testo si chiude con l'articolo 33, che introduce una nuova forma di protezione complementare, fondata sulla tutela della vita privata e familiare dello straniero. La norma prevede il rilascio di un permesso di soggiorno convertibile per lavoro o studio, subordinato a requisiti stringenti di integrazione sociale, durata del soggiorno e assenza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
L'articolo 8 del nuovo decreto sicurezza, al vaglio del Consiglio dei ministri, introduce una stretta per chi ignora l'alt di polizia. Con la nuova norma, che integra l'art. 192 del Codice della Strada, chi fugge mettendo in pericolo l'incolumità pubblica rischia da 6 mesi a 5 anni di carcere. Scatta, inoltre, la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Il veicolo, infine, viene confiscato definitivamente (salvo appartenga a terzi estranei al reato).
Dalla tutela di specifiche categorie professionali, come i giornalisti e il personale ferroviario, a interventi di natura sociale per le famiglie e i giovani, fino a una profonda riforma organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza. Tra i punti del provvedimento figurano l'istituzione di una rete territoriale educativa per il contrasto al disagio giovanile, l'inasprimento delle sanzioni per le occupazioni abusive e le aggressioni sui treni, il potenziamento dei presidi di polizia in ospedali e zone turistiche, e la creazione di nuove Direzioni centrali presso il Ministero dell'Interno per la Polizia scientifica, la formazione e i reparti speciali. Nel dettaglio, il testo rafforza la tutela penale attraverso l'introduzione di una specifica circostanza aggravante per i reati contro l'incolumità e la libertà morale commessi ai danni di giornalisti e direttori di testata a causa della loro attività.
Sul fronte del contrasto all'illegalità abitativa, viene modificato il codice di procedura penale per facilitare lo sgombero d'ufficio degli immobili occupati, rimuovendo il vincolo che l'abitazione debba essere l'unica residenza effettiva del denunciante. Parallelamente, per prevenire fenomeni di emarginazione e povertà educativa, l'articolo 3 istituisce la "Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie". Tale organismo, che coinvolge scuole, centri per la famiglia e associazioni sportive, mira a sviluppare progetti di co-progettazione finanziati a partire dal 2026 per supportare i genitori nella funzione educativa.
Il provvedimento autorizza l'istituzione di posti di polizia distaccati, anche temporanei, presso presidi ospedalieri, centri commerciali, zone industriali e località turistiche per migliorare il controllo del territorio. Per la vigilanza dei litorali, Polizia e Carabinieri potranno avvalersi di fino a quaranta nuovi natanti ciascuno, in affiancamento alle moto d'acqua. Inoltre, viene estesa la possibilità di utilizzare gli aeromobili a pilotaggio remoto (droni) per finalità generali di prevenzione dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico. Una tutela specifica è dedicata alla sicurezza ferroviaria con pene aggravate per le lesioni, causate al personale di bordo e nuove procedure di accesso alle banche dati dei passeggeri per le forze di polizia.
Il capo IV del disegno di legge ridefinisce l'assetto strutturale del Ministero dell'Interno, istituendo tre nuove direzioni centrali apicali: polizia Scientifica: per la pianificazione strategica e il supporto tecnico-scientifico alle autorità giudiziarie. Reparti Mobili e Reparti Speciali: per il coordinamento delle attività dei reparti mobili e delle unità ad alto rischio. Formazione: che assume le funzioni dell'attuale Ispettorato delle scuole per programmare l'addestramento del personale.
Infine, il testo interviene sui percorsi di carriera, riformando le procedure per l'attribuzione dell'idoneità nei corsi di formazione e introducendo nuove modalità di accesso alla qualifica di Primo dirigente. Quest'ultima avverrà in parte tramite scrutinio per merito (90% dei posti per il ruolo ordinario) e in parte tramite un nuovo concorso per titoli ed esami (10%), volto ad accertare le capacità manageriali e organizzative dei candidati.