Depositate le 90 pagine di motivazioni della sentenza dei giudici della Suprema Corte
Dalla "lineare" ricostruzione delle sentenze di merito emerge "una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi riscontrate dai due piantoni potessero, in una fase in cui il giovane era ormai deceduto, far ipotizzare che le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio presso articolazioni dipendenti dal Gruppo Roma di cui facevano parte tutti gli imputati e al cui vertice vi era Alessandro Casarsa". È quanto scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. La Cassazione lo scorso 4 marzo aveva assolto il colonnello Lorenzo Sabatino mentre aveva rigettato i ricorsi degli altri carabinieri che erano stati condannati o per i quali era stata dichiarata la prescrizione nel processo d’Appello: confermate così le condanne per Francesco Di Sano e Luca De Cianni e la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo. Le accuse contestate nel procedimento, nato dall’inchiesta del pm Giovanni Musarò, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dal falso, al favoreggiamento, all’omessa denuncia e calunnia.
“E del resto - scrivono i supremi giudici nelle 90 pagine di motivazioni - la stessa circostanza che le annotazioni fossero state realizzate con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, tali da non rendere identificabili le relative differenze, è stato ritenuto indicativo, con valutazione tutt’altro che illogica, dell’obiettivo di occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti”. Le sentenze, evidenziano ancora i giudici della Cassazione "hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al ‘Gruppo Roma’ (dislocati presso le diverse Stazioni allo stesso afferenti), nella morte di Stefano Cucchi". In merito alla posizione di Sabatino i supremi giudici sottolineano invece che "risulta palesemente mancante l’indicazione di un qualunque elemento fattuale che, al di là di non consentite ricostruzioni congetturali, possa far ritenere che Sabatino abbia agito con il dolo richiesto. Ne consegue che l’ipotesi di una consapevolezza, in capo a Sabatino, della partecipazione" del collega "Cavallo al confezionamento delle false annotazioni, è rimessa unicamente al dato, anch’esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati, fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispetti uffici". (di Assunta Cassiano)