Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono

Un recente pronunciamento della Cassazione ha rivelato l'insidia nascosta nella scelta della privacy: omettere il nome dal citofono può trasformare il contribuente in un fantasma per il fisco, con gravi conseguenze economiche e legali

Notifiche del Fisco: ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono
18 settembre 2025 | 13.19
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Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Lo sancisce una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 24745/2025) secondo cui senza questi elementi di riconoscimento il contribuente diventa 'irreperibile' per l’amministrazione finanziaria: di conseguenza diventano legittime quelle notifiche che sono state eseguite senza consegna diretta e a sua volta questo apre la porta a ipoteche e pignoramenti.

Un caso esemplare: il ricorso di una cittadina

L'indicazione arriva a seguito del ricorso di una cittadina che aveva contestato l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile, per cartelle esattoriali che non avrebbe saldato. La donna aveva spiegato di non aver mai ricevuto né le cartelle né il preavviso di iscrizione ipotecaria, essendosi trasferita in una nuova abitazione, anche se la residenza anagrafica era rimasta presso il vecchio indirizzo.

Dopo una 'bocciatura' in primo e secondo grado la contribuente si era quindi rivolta alla Suprema Corte di Cassazione che però ha confermato la validità della notifica. Infatti il messo notificatore si era recato due volte presso l’indirizzo in cui la donna "risultava formalmente residente" e, in entrambe le occasioni, aveva riscontrato l'assenza del nome della destinataria sul citofono così come sulla cassetta postale. Come hanno spiegato gli ermellini il messo notificatore aveva di conseguenza dovuto dichiarare "in assenza di altri elementi utili allo scopo e pur avendo eseguito un doppio accesso, che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica va ritenuta valida".

La posizione della Corte

Secondo la Cassazione il certificato di residenza non basta a "contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore" visto che "le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza" e sono "nel caso di specie, risultate di fatto smentite dagli accertamenti del pubblico ufficiale".

In sintesi, non basta che i contribuenti siano iscritti nei documenti comunali perché devono essere concretamente rintracciabili. Di qui la necessità di stare attenti a dettagli minimi, come il proprio nome sul citofono o sulla cassetta postale. In caso contrario si rischia - senza possibilità di appello - di non ricevere notifiche importanti, ritrovandosi debiti o procedure esecutive 'fuori tempo massimo' per provare a difendersi.

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