Le motivazioni della sentenza che ha assolto l’imputato argentino accusato di essere l’esecutore del delitto Piscitelli
“Pur in presenza di elementi fortemente suggestivi, rappresentati principalmente dal coinvolgimento in altri episodi criminosi, commessi con modalità simili” deve ritenersi “non pienamente dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli”. E’ quanto scrivono i giudici della Prima Corte di Assise di Appello nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 8 maggio hanno assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come ‘Diabolik’, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. Per l’argentino il pm della Dda di Roma Francesco Cascini, applicato nel procedimento, e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino, avevano chiesto di confermare l’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, aggravante che non era stata riconosciuta in primo grado. I giudici di appello invece hanno ribaltato la sentenza e hanno assolto Calderon con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Per i giudici di secondo grado infatti, “gli elementi specifici di prova individuati a carico dell'imputato sono pochi e tutti controversi”. Innanzitutto, sottolineano nelle motivazioni, “non si può non rilevare che gran parte della sentenza impugnata è incentrata, al di fuori del perimetro dell'imputazione, sulla individuazione dei possibili mandanti e, quindi, sul possibile movente dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli; in altri termini, pur essendo stato instaurato un processo nei confronti del solo Musumeci alias Calderon, quale esecutore materiale del delitto, la voluminosa sentenza esamina principalmente il contesto in cui il delitto troverebbe collocazione valorizzando elementi tuttavia riconducibili ad altri soggetti, rimasti estranei all'attuale procedimento”. Per quanto riportato nell'atto di appello, “nessun rilievo può riconoscersi alle conversazioni ambientali, intercorse tra soggetti che genericamente fanno riferimento alle dinamiche criminali in Roma o che si limitano ad esprimere congetture sul possibile coinvolgimento di altri soggetti in fatti diversi o sul possibile movente, senza che dalle stesse conversazioni emergano, tuttavia, elementi concreti di conoscenza diretta, rilevanti nell'attuale procedimento – si legge nelle 29 pagine di motivazioni - mentre l'ulteriore richiesta di integrazione riguarderebbe direttamente la posizione di un altro soggetto, Leandro Bennato, senza che quest'ultimo possa in alcun modo interloquire sugli indicati elementi di indagine. In tal modo, viene di fatto riesaminata (o si chiede che venga riesaminata) la posizione di soggetti in assenza delle previste garanzie processuali e in evidente violazione del diritto di difesa. Peraltro, senza alcun positivo riscontro giudiziario”.
E così, proseguono i giudici di appello, “il possibile mandante è individuato in Alessandro Capriotti e il possibile movente nel comportamento spregiudicato tenuto da Piscitelli nella intermediazione tra Capriotti e i fornitori albanesi, mai identificati, anche se la posizione di Capriotti, indagato per il medesimo delitto, è stata già esaminata nell'ordinanza emessa dal gip di Roma il 29 settembre 2020, di rigetto della richiesta della misura custodiale in carcere”. Quanto poi alla posizione di altri possibili mandanti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, i giudici di secondo grado sottolineano che “è stata addirittura archiviata con ordinanza emessa dal gip il 6 marzo 2023 su richiesta della stessa procura”. Gli autori dell'aggressione contro Bennato, a colpi d'arma da fuoco, “vista come una ritorsione per l'omicidio di Piscitelli, non sono mai stati individuati, nonostante le varie supposizioni espresse nelle chat criptate”. I giudici evidenziano poi che “nessun collegamento con l'omicidio di Piscitelli emerge da altri fatti delittuosi (come il tentato omicidio dei fratelli Costantino e l’omicidio di Skelaj Selavdi) su cui pure la sentenza ampiamente si sofferma”. Viene così “minata la tenuta del ragionamento inferenziale posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato” si legge nelle motivazioni.
I giudici ricordano inoltre che anche “l'elemento principale di accusa”, le dichiarazioni accusatorie riguardo l’arma del delitto rese da Rita Bussone “è, invero, esaminato criticamente dalla stessa Corte laddove in sentenza afferma che la ‘valutazione della credibilità della Bussone è destinata ad essere tendenzialmente negativa’”. Sulla pistola utilizzata “già le sole conclusioni della consulenza balistica sarebbero sufficienti a ritenere non dimostrata, nei dovuti termini di certezza, la circostanza che l'arma utilizzata per commettere l'omicidio di Piscitelli sia quella sottratta da Bussone nella rapina della gioielleria; oltre alla “considerazione di carattere logico”, sottolineano i giudici di appello, secondo cui appare “quantomeno improbabile che l'imputato, ritenuto un killer professionista, utilizzasse un'arma provento di un reato commesso dalla compagna, madre di sua figlia, già individuata quale responsabile della rapina alla gioielleria”. Per i giudici di secondo grado, inoltre, per quanto riguarda il video agli atti ”alle misurazioni effettuate dal consulente nominato dal pm non è possibile riconoscere una piena validità scientifica ove si consideri: la scarsa qualità del video dell'omicidio, riconosciuta da tutti gli esperti e riscontrata da questa Corte (e difatti la polizia scientifica utilizza un software per migliorare le immagini ma il filtro utilizzato altera irrimediabilmente la misura antropometrica, tanto che i consulenti non effettueranno le misurazioni sul video filtrato); l'indisponibilità della telecamera originale (i dati sono stati presi da una telecamera dello stesso tipo o modello ma diversa o calcolati in via indiretta)”. E dall'ampia istruzione dibattimentale, inoltre, “non emerge alcun elemento idoneo all'identificazione del conducente dello scooter a bordo del quale l'esecutore dell'omicidio si dava alla fuga, ripreso dalle telecamere di via Tito Labieno”.
Quanto poi alla “copertura del tatuaggio sul polpaccio destro – sottolineano i giudici d’Appello – non rimanda necessariamente all'attuale imputato dove solo si consideri l'estrema diffusività” dei tatuaggi “in ambienti criminali e in ampie fasce della popolazione”. Anche dalle intercettazioni poi, “non emerge alcun riferimento in merito all'esecutore dell'omicidio e all'identificazione dello stesso nell'attuale imputato (…) né riferimenti riconducibili all'attuale imputato emergono dalle chat delle piattaforme criptate Encrochat e Sky Ecc, pur esprimendosi gli interlocutori liberamente, convinti della impenetrabilità del sistema di protezione delle comunicazioni”.
In conclusione, secondo i giudici che hanno assolto Calderon, “nonostante il notevole impegno profuso nell'attività investigativa, dall'ampia e approfondita istruzione dibattimentale, connotata peraltro da continue richieste di acquisizione di atti integrativi di indagine, tuttavia significative dell'intrinseca debolezza dell'iniziale quadro probatorio, non emergono, in concreto, diretti, univoci e sicuri elementi di prova a carico dell'imputato, quale esecutore materiale dell'omicidio di Piscitelli Fabrizio; non emerge, con certezza, l'effettivo movente dell'omicidio, tenuto conto anche della figura di Piscitelli, inserito in contesti criminali di elevata pericolosità; non emerge, soprattutto, con certezza, il mandante dell'omicidio dove si consideri che la posizione dei soggetti di cui diffusamente gli interlocutori parlano nelle conversazioni registrate e nelle chat criptate è stata già criticamente esaminata (quella di Capriotti) e, allo stato, archiviata (quella di Bennato e Molisso) in altri procedimenti. Pertanto – concludono i giudici della Corte di Assise di Appello - in assenza di sicuri e univoci elementi di prova, l'imputato deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non aver commesso il fatto”.