Casa, prestazione energetica degli edifici: cosa cambia per i proprietari?

Con la direttiva europea 'Case green' entrano in vigore le nuove regole

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Una casa - 123 Rf
04 giugno 2026 | 07.20
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Con la direttiva europea 'Case green', l'attestato di prestazione energetica (Ape) è destinato a cambiare funzione: non sarà più soltanto il documento che misura i consumi energetici dell’abitazione, ma diventerà uno strumento più completo per valutare la qualità energetica e ambientale dell’edificio. Entrano, quindi, in vigore i nuovi requisiti minimi, con effetti diretti sui nuovi Ape. La prestazione energetica dell’immobile non sarà più valutata solo attraverso i parametri tradizionali, ma secondo una lettura più ampia del comportamento energetico dell’edificio. Entreranno in gioco i consumi di energia primaria e finale, i valori di riferimento, la presenza di fonti rinnovabili, le emissioni operative e, progressivamente, gli indicatori collegati al ciclo di vita dell’immobile. A spiegarlo Ivan Meo di Immobiliare.it.

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Le nuove regole

La direttiva europea non introduce un automatismo tra nuova classificazione energetica e obbligo immediato di intervento sul singolo edificio. Tuttavia, il nuovo Ape diventerà uno strumento più incisivo per leggere la qualità tecnica ed energetica dell’abitazione. Al momento del rinnovo, alcuni immobili potrebbero essere riclassificati anche senza lavori, semplicemente perché cambiano criteri di calcolo, indicatori e sistema di valutazione. Per i proprietari, quindi, l’attestato non sarà più solo un adempimento formale, ma un documento capace di incidere sulla commerciabilità dell’immobile.

Il nuovo Ape, quindi, non sarà più un semplice documento informativo, ma uno strumento più completo per valutare la qualità energetica dell’edificio. La prestazione energetica sarà espressa in kWh/m² anno, con indicatori relativi al consumo di energia primaria e finale. Una delle novità più rilevanti è il Gwp, cioè il potenziale di riscaldamento globale dell’edificio lungo il suo ciclo di vita. Questo indicatore non considera solo i consumi durante l’uso quotidiano, ma anche le emissioni legate a materiali, costruzione, manutenzione, demolizione e gestione dei rifiuti. Il GWP sarà calcolato su un periodo di 50 anni ed espresso in kgCO2eq/m²: dal 1° gennaio 2028 sarà indicato nell’Ape per i nuovi edifici oltre i 1.000 metri quadrati; dal 1° gennaio 2030 per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Il futuro attestato dovrà riportare anche consumi annui, fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda e quota di energia rinnovabile prodotta in loco. L’Ape continuerà a essere richiesto per nuove costruzioni, ristrutturazioni profonde, vendite, locazioni, rinnovi contrattuali e rinegoziazioni del mutuo ipotecario. Per gli edifici sotto la classe C è previsto il ricorso a uno sportello unico per ricevere consulenza sulla ristrutturazione, secondo modalità che dipenderanno dal recepimento nazionale. Gli Stati dovranno inoltre istituire banche dati sulla prestazione energetica, rendendo le informazioni più tracciabili e confrontabili.

Il nuovo Ape dovrà contenere raccomandazioni tecnicamente fattibili per migliorare l’efficienza, ridurre le emissioni e aumentare la qualità degli ambienti interni. Per i proprietari, l’attestato diventerà quindi una guida operativa per programmare lavori, valutare costi e benefici e accedere a eventuali incentivi.

Cosa bisogna fare nell'immediato

Cosa fare? Chi possiede un Ape ancora valido non è tenuto a fare nulla nell’immediato: l’attestato conserva la propria efficacia fino alla scadenza ordinaria, con l’unica eccezione riguarda gli interventi sull’immobile che incidono sulla prestazione energetica: in quel caso l’Ape va aggiornato indipendentemente dalla data di rilascio; chi invece dovrà ottenere un nuovo Ape dopo il 3 giugno 2026 si troverà di fronte a un attestato tecnicamente più articolato rispetto a quello attuale; chi sta pianificando una compravendita o una locazione deve tenere conto che l’Ape rimane obbligatorio in entrambi i casi e che, se l’attestato è scaduto o assente, andrà predisposto secondo le regole in vigore al momento del nuovo rilascio. Con l’entrata in vigore dei nuovi requisiti minimi, l’attestato rifletterà una valutazione più completa dell’immobile.

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