La Corte Ue stabilisce la responsabilità di Google per video YouTube di creator con partnership commerciale, specialmente per contenuti come i giochi d'azzardo.
Google può essere ritenuta responsabile per i video YouTube di un creatore di contenuti vincolato da una partnership commerciale. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una causa che vede coinvolta l'Agcom.
Il 19 luglio 2022 l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva comminato a Google Ireland una sanzione di 750mila euro e le ha ordinato di rimuovere da YouTube diversi video che promuovevano i giochi d’azzardo online, in violazione della normativa italiana.
Questi video erano stati pubblicati online da un creatore di contenuti vincolato a Google attraverso un accordo di partnership commerciale che prevede, in particolare, una ripartizione dei ricavi provenienti dalla pubblicità trasmessa prima di ogni video. L'accordo era stato preceduto da un controllo sul contenuto dei video, sul tema del canale, sui video più visti o più recenti, nonché sui relativi metadati.
Google ha impugnato il provvedimento dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, invocando il diritto dell’Unione applicabile al commercio elettronico, e più in particolare il regime di deroga alla responsabilità di cui beneficiano gli hosting provider nei confronti dei contenuti pubblicati online da terzi.
Per l'Agcom, questo regime non era applicabile in questo caso, poiché i giochi d’azzardo sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa europea relativa al commercio elettronico. Il Consiglio di Stato italiano, interpellato in secondo grado, ha deciso di chiedere lumi alla Corte di Giustizia.
Nella sentenza, la Corte rammenta che il diritto dell’Unione esclude i giochi d’azzardo dall’ambito di armonizzazione in materia di commercio elettronico, nonché tutte le attività connesse, a causa di considerevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale che sussistono in merito tra gli Stati membri.
Tuttavia, l’attività di hosting online non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo, poiché consiste nella memorizzazione di contenuti forniti dall’utente in modo neutro, senza nessuna finalità di promozione.
Di conseguenza, l’hosting di contenuti pubblicitari relativi ai giochi d’azzardo online non rientra nell’esclusione prevista dal diritto dell’Ue, bensì nella normativa europea sul commercio elettronico.
Inoltre, per beneficiare della deroga alla responsabilità relativa ai contenuti pubblicati su una piattaforma, l’operatore deve agire come "prestatore intermediario", cioè svolgere un'attività puramente tecnica, automatica e passiva, che escluda qualsiasi conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate.
Le cose non vanno in questo modo se un operatore esamina, allo scopo di concludere un accordo di partnership commerciale, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti del canale, nonché i relativi metadati. L’operatore acquisisce pertanto una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video e non può quindi sostenere di agire da prestatore intermediario.
Spetta comunque al giudice nazionale verificare, nell’ambito dell’accordo di partnership commerciale concluso con Google, se l'azienda di Mountain View potesse ragionevolmente ignorare che il canale YouTube in questione aveva come tema principale i giochi d’azzardo e conteneva video che promuovevano giochi di quel genere.