
Lo Stato: "Non si può non riconoscere fino all'ultimissimo istante il diritto e il potere della persona di desistere dal proprio intento suicidario - Questione di costituzionalità non adottabile"
L’eutanasia è approdata questa mattina all’esame della Corte costituzionale. In udienza pubblica, giudice relatore Stefano Petitti, si è dibattuto della legittimità della dell'art. 579 del Codice penale, norma che punisce chi commette il reato di omicidio del consenziente, cioè chi attua la volontà altrui di procedere al suicidio, anche quando la persona malata, soprannominata con il nome di fantasia Libera nel caso dibattuto a Palazzo della Consulta, per impossibilità fisica e assenza di dispositivi idonei che le impediscono di procedere in autonomia al suicidio.
"La rivendicazione della sfera di autodeterminazione da parte di Libera passa attraverso la rivendicazione del sacrificio del terzo, con la conseguenza che sarà in occasione del giudizio penale sulla condotta di quest'ultimo che sarà possibile promuovere un giudizio di legittimità costituzionale". "Non occorrono ulteriori parole per stigmatizzare quanto tutto ciò è inaccettabile. Di qui la constatazione dell'esistenza di una palese zona d'ombra, che solo grazie al ricorso all'azione di accertamento è possibile in questo caso rimuovere". E' intervenuta per Libera l'avvocato Filomena Gallo sostenendo l'ammissibilità, fondatezza, urgenza ed imprescindibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 579 del Codice penale in base a quanto stabilito dagli articoli 2-3-13-32 della Carta che "non solo tutelano vita e salute ma riconoscono la dignità inviolabile e l'eguaglianza sostanziale di ogni individuo".
"Dalla vostra giurisprudenza costituzionale e dai vostri scritti è chiaro che la Costituzione è lo scudo della persona. Non è la sua gabbia. E la questione di legittimità costituzionale investe direttamente la coerenza interna dell'ordinamento", ha sottolineato Gallo. "Nell'interpretare la Costituzione spesso voi giudici vi siete trovati a confrontarvi con cosidette zone d'ombra ma grazie a una attenta analisi da parte della Corte e tramite una azione di accertamento preventivo vi è ormai una vostra giurisprudenza che ha tutelato diritti, che ha illuminato le zone d'ombra".
Contesta l'argomentazione l'Avvocatura di Stato, pur riconoscendo la necessità di illuminare le "zone d'ombra" individuate nel dibattimento ma attraverso un intervento del Legislatore non sollevando una questione di costituzionalità dal momento che "non c'è un diritto a morire" . "Non si può non riconoscere fino all'ultimissimo istante il diritto e il potere della persona di desistere dal proprio intento suicidario e di fare una scelta nel senso della vita. Quindi non può evidentemente che essere considerata futura e ipotetica la fattispecie di azioni rispetto la quale è stato chiesto al giudice di merito di pronunciarsi sulla questione di costituzionalità", esordisce l'Avvocatura attraverso Gianna Maria De Socio.
"Una pronuncia del giudice civile non potrebbe avere alcun carattere vincolante per il giudice penale salvo che, e questo è il punto essenziale, non si arrivi ad una pronuncia di incostituzionalità che potrebbe essere vincolata ed è stata vincolata attraverso lo strumento della proposta azione di accertamento - aggiunge - Ma allora sembra chiarissimo da tutti questi punti messi in evidenza che il vero fine del giudizio di accertamento che è stato promosso davanti al Tribunale di Firenze in realtà aveva questo fine: promuovere la questione di costituzionalità" e non altro.
Secondo l'Avvocatura, "la necessità di un intervento del legislatore sembra ineludibile perché in effetti mancano dei vincoli sovranazionali e costituzionali che possano costituire un parametro per la decisione di codesta Corte. La Cedu ha escluso che possa esservi un vincolo sovranazionale; questa Corte in due ordinanze ha escluso la sussistenza del diritto a morire, riconoscendo al paziente solo la libertà di lasciarsi morire". Pertanto, "in questo quadro in cui non sembra che vi sia un parametro rispetto al quale adottare la questione di costituzionalità, sembra che l'unico a potere andare a colmare quelle zone d'ombra prima evidenziate è il legislatore".