Con 132 voti favorevoli e 81 contrari, l’Aula della Camera ha approvato in II lettura il Decreto Fiscale (Dl 38/2026), già licenziato dal Senato. Il via libera definitivo è arrivato a poche ore dalla votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo, passaggio che ha sostanzialmente blindato il provvedimento, accelerandone l’iter parlamentare. Il decreto introduce un insieme articolato di misure fiscali e di sostegno economico, intervenendo su diversi ambiti della politica tributaria. Tra gli interventi di maggiore rilievo figura l’estensione della cosiddetta “rottamazione quinquies”, che viene ampliata includendo anche le multe e i tributi di competenza di regioni ed enti locali. La misura consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando di condizioni più favorevoli rispetto al regime ordinario, con l’obiettivo di favorire il recupero dei crediti da parte delle amministrazioni e alleggerire al contempo il carico su cittadini e imprese. Un’ulteriore novità riguarda il concordato preventivo biennale, per il quale viene modificato il calendario di adesione: il termine, inizialmente fissato al 30 settembre, è stato posticipato al 31 ottobre. La revisione delle tempistiche mira a concedere più tempo ai contribuenti per valutare l’opportunità di aderire allo strumento e predisporre la documentazione necessaria. Sul fronte commerciale, il decreto prevede la sospensione fino al 30 giugno della cosiddetta “tassa sui pacchi” di piccole dimensioni provenienti da Paesi extra UE. La disposizione si inserisce in un quadro di interventi volti a contenere i costi legati alle importazioni e a incidere sui flussi del commercio elettronico internazionale. Particolare attenzione è riservata anche agli incentivi alle imprese, soprattutto in relazione agli investimenti nel settore della transizione energetica. Il provvedimento stabilisce che il contributo finanziario destinato agli investimenti trainati in fonti di energia rinnovabile (Fer), nell’ambito del piano Transizione 5.0, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione della base imponibile per l’Irap. Tale disposizione è finalizzata a rafforzare l’attrattività degli incentivi, riducendone l’impatto fiscale e incentivando ulteriormente la realizzazione di progetti legati alla sostenibilità e all’innovazione. Inoltre, il decreto interviene sul regime fiscale applicabile a plusvalenze e dividendi, eliminando alcuni limiti introdotti dalla Legge di Bilancio per accedere alla tassazione agevolata. Con questa modifica si amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare di condizioni più favorevoli sulle operazioni di cessione di partecipazioni e sulla distribuzione degli utili. Infine, è stata confermata anche alla Camera una disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, volta a chiarire l’interpretazione della normativa sull’utilizzo dei proventi delle aste ETS (Emission Trading System) per gli interventi di decarbonizzazione nel settore marittimo. La norma, formulata come interpretazione autentica, precisa l’ambito applicativo della lettera r-ter), comma 7, dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. In base a quanto stabilito, gli interventi – tra cui quelli destinati a migliorare l’efficienza energetica delle navi attraverso operazioni di ammodernamento (refitting), l’introduzione di tecnologie innovative e l’adozione di sistemi di propulsione a zero emissioni – devono essere realizzati presso cantieri situati all’interno dell’Unione europea, includendo anche l’impiego di combustibili alternativi sostenibili come idrogeno, metanolo e ammoniaca da fonti rinnovabili. La disposizione assume rilievo perché contribuisce a chiarire in modo più preciso le modalità di utilizzo delle risorse ETS, riducendo possibili incertezze applicative. Contestualmente, introduce un criterio territoriale che orienta gli investimenti verso il sistema industriale europeo, con effetti sia economici sia strategici: da un lato rafforza il coinvolgimento della filiera navalmeccanica dell’Unione nei processi di transizione energetica, dall’altro limita il rischio di delocalizzazione degli interventi verso Paesi esterni allo Spazio economico europeo.