
Entra ufficialmente in vigore, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio, il Dpcm 9 dicembre 2024, n.221, di recepimento della Direttiva UE 2022/2555 nota come Direttiva NIS 2 sulla sicurezza delle reti e delle informazioni. Il provvedimento, in particolare, definisce i criteri di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art.3 del Decreto legislativo 4 settembre 2024 n.138. Tale clausola, particolarmente rilevante per i gruppi societari, viene introdotta allo scopo di evitare distorsioni e oneri eccessivi per le imprese che hanno una presenza ridotta sul territorio, ma che risulterebbero soggette a quanto riportato nella NIS 2 a causa dei dati del gruppo, specie tenendo conto l’indipendenza in termini di sistemi informativi e di rete dell’impresa rispetto al gruppo stesso. Proprio per questo, il Dpcm permette di applicare la clausola di salvaguardia che consente all’impresa di fornire ulteriori elementi di valutazione per essere esclusa dal perimetro di applicazione della normativa. Una volta verificati i presupposti per l’applicazione della clausola di salvaguardia, il soggetto deve procedere alla relativa richiesta mediante la piattaforma digitale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Link al testo del Dpcm in Gazzetta Ufficiale.