Concordato preventivo, requisiti d'accesso e cause di esclusione

Partite IVA, chi può aderire al concordato preventivo biennale? Dalla soglia dei debiti alla contemporanea partecipazione in società e associazioni, un focus su requisiti e cause d’esclusione

Concordato preventivo, requisiti d'accesso e cause di esclusione
10 settembre 2025 | 18.38
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Concordato preventivo biennale alla prova di condizioni d’accesso e delle cause di esclusione.

In vista della scadenza del 30 settembre, termine per aderire al patto tra Fisco e partite IVA, è centrale guardare non soltanto ai benefici dello strumento ma anche alle regole per potervi aderire.

La regolarità fiscale è il primo requisito da monitorare: chi vuole aderire al concordato deve avere i conti in ordine. Costituisce causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, così come la condanna definitiva per reati fiscali.

Stop inoltre alle partite IVA che hanno aderito al regime forfettario, ma non solo. Debutta dal 2025 la stretta per i professionisti associati e in particolare il legame stretto tra l’adesione singola e la scelta di società e associazioni.

Concordato preventivo biennale 2025-2026: regolarità fiscale come requisito d’accesso

Nel passaggio dalla prima alla seconda edizione, non è cambiata la struttura del concordato preventivo biennale, che anche per il biennio 2025-2026 prevede come condizione fondamentale d’accesso la regolarità fiscale.

L’adesione è subordinata all’assenza di importi rilevanti di debiti tributari e contributivi.

In particolare, nel perimetro degli ammessi al concordato vi rientrano i titolari di partita IVA che non superano la soglia di 5.000 euro di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o atti impositivi non più impugnabili.

L’accesso al concordato si può conquistare: in presenza di debiti sopra-soglia, è possibile rimuovere la causa ostativa prima dell’adesione. Si può in particolare pagare le somme dovute, in tutto o anche solo in parte con il fine di restare sotto il limite di 5.000 euro. Non solo: anche la presentazione di domanda di rateazione dei debiti permette di sbloccare la possibilità di adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026.

Fuori dal concordato chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi

Al requisito della regolarità fiscale si affiancano una serie di cause di esclusione da valutare con cura.

In prima battuta, l’adesione al concordato è esclusa per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre anni precedenti al biennio interessato. In pratica, chi nel 2022, 2023 o 2024 doveva procedere con l’invio ma non vi ha adempiuto, non potrà aderire al patto fiscale per il biennio 2025-2026.

Costituisce inoltre causa di esclusione l’aver ricevuto una condanna per reati tributari, in particolare in caso di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio, commessi nei tre periodi d’imposta precedenti.

Uno slalom di esclusioni: tutti i casi in cui si chiudono le porte del patto fiscale

Oltre alla regolarità fiscale e alla questione dei reati tributari più gravi, in fase di adesione al concordato bisogna considerare ulteriori cause di esclusione.

Un primo scoglio riguarda il periodo d'imposta precedente a quello di riferimento del concordato. Non potranno accedere al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 coloro che, nell'esercizio di impresa o arti e professioni, hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito complessivo. Questo per evitare che il concordato diventi uno strumento per sanare situazioni di redditi "opachi".

Un ulteriore gruppo di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato, ovvero il 2025.

In particolare è escluso dal concordato chi ha aderito al regime forfettario, mentre per quel che riguarda società ed enti, sono causa di esclusione le operazioni di fusione, scissione o conferimento (solo se aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, non denaro o partecipazioni). Per le società o associazioni ex art. 5 del TUIR, le modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati comportano l'esclusione, salvo il subentro di eredi in caso di decesso.

Stretta sulle adesioni al concordato per i professionisti

Non da meno, nel valutare le opportunità del concordato bisogna considerare la stretta prevista dall’ultimo decreto correttivo approvato dal Governo, il n. 81/2025.

Due nuove specifiche cause di esclusione impattano direttamente sui professionisti e sulle associazioni o società tra professionisti.

A partire dal biennio 2025-2026, il titolare di reddito di lavoro autonomo che partecipa a un'associazione professionale (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR), una società tra professionisti (art. 10, L. n. 183/2011) o una società tra avvocati (art. 4-bis, L. n. 247/2012) è escluso dal concordato se l'associazione o la società partecipata non aderisce a sua volta al concordato.

Questa esclusione non si applica se per l'attività dell'associazione/società non sono approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

Specularmente, un ente associativo (associazione, società tra professionisti o società tra avvocati) non può aderire al concordato se, nei medesimi periodi d'imposta, non vi accedono tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano all'ente. Anche in questo caso, la preclusione viene meno se per l'attività del professionista partecipante non risultano approvati gli ISA.

La stretta lascia fuori le adesioni esercitate prima del 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del Decreto Correttivo. Chi ha aderito tra il 30 aprile 2025 (pubblicazione del software) e il 13 giugno 2025, non è pertanto interessato da queste specifiche novità.

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