Riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata, la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti
Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025. Lo comunica una nota dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono sempre ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (a cui si accede con Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, tramite Entratel) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.