Terzo mandato, Stato vs Provincia Autonoma di Trento: udienza pubblica in Consulta sul Fugatti tris

Terzo mandato, Stato vs Provincia Autonoma di Trento: udienza pubblica in Consulta sul Fugatti tris
05 novembre 2025 | 15.08
LETTURA: 3 minuti

Si è svolta oggi l'udienza pubblica in Corte costituzionale sul terzo mandato per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso maggio, con il voto contrario della Lega. La legge trentina, che consentirebbe al governatore di ripresentarsi una terza volta alle elezioni provinciali, era stata giustificata dalla Lega con l'autonomia speciale, mentre il partito della premier Meloni insisteva sul tetto dei due mandati, imposto con legge statale.

L'atto di promovimento, illustrato dal giudice relatore Giovanni Pitruzzella, è stato dibattuto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'avvocato Eugenio De Bonis; per la Provincia autonoma di Trento da Giovanni Guzzetta. Al vaglio della parti in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento recante 'Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003', nella parte in cui innalza da due a tre il numero di mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia autonoma eletto a suffragio universale e diretto e da 48 a 72 mesi, anche non continuativi, la pregressa durata in carica necessaria perché operi il così modificato limite ai mandati consecutivi.

Il primo aspetto che ha preso in considerazione la difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è che "la giurisprudenza della Corte - sentenza 64 del 2025 - mette in luce anche la ratio che sorregge la limitazione al numero dei mandati (in relazione all'elezione diretta - ndr) ed in definitiva anche la stessa democraticità degli enti locali". E infatti "la stessa legge provinciale prevedeva nel 2003 il divieto di terzo mandato - argomenta De Bonis - e poi ha deciso di provvedere in questa direzione" "con un intervento distonico ed in violazione diretta della norma statutaria" "quando si è trovata nella necessità di modificare una legge che invece era coerente con un sistema".

L'avvocatura di Stato ravvisa tra l'altro nella legge della Provincia autonoma "un contrasto con la Costituzione rispetto ai principi uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 e 41)": "La legge provinciale nel momento in cui va ad ampliare il numero dei mandati è assolutamente irragionevole se comparata rispetto a situazioni assimilabili come per i sindaci e i presidenti delle giunte regionali tanto più che - rimarca De Bonis - il presidente della provincia autonoma presenta caratteristiche simili, dunque la ratio sottesa al limite dei due mandati per evitare concentrazioni di potere deve essere rispettata anche dalla legge provinciale impugnata".

Che la legge della provincia autonoma di Trento nel 2003 non prevedesse un terzo mandato "non ha in punta di diritto assolutamente alcuna rilevanza dal momento che stiamo parlando di discrezionalità del legislatore", controbatte all'avvocatura dello Stato, il costituzionalista Giovanni Guzzetta, difensore della Provincia Autonoma. "Non esiste alcun principio generale applicabile alla Provincia Autonoma di Trento in quanto quest'ultima ha un ordinamento talmente eccentrico ed unico rispetto a qualunque altro ente che non è suscettibile dall'essere attratta all'interno dei principi generali che valgono per gli altri".

E infatti Guzzetta rimarca nel dibattimento che "c'è una norma statutaria che prevede che la durata del mandato del presidente eletto durante il quinquennio della legislatura regionale (dal momento che in Trentino il consiglio regionale è composto in secondo grado dai rappresentanti delle province - ndr) dura di meno e quindi i due mandati per Trento, dal punto di vista statutario, sono potenzialmente minori dei due mandati di qualsiasi altro ente e questo giustifica già una diversità di trattamento".

In base alle argomentazioni: Se la Corte dovesse accettare il ricorso della Provincia Autonoma di Trento, aprendo alla possibilità del terzo mandato, ciò non equivarrebbe a riconoscere la medesima possibilità a tutte le regioni a statuto speciale dal momento che il suo ordinamento è un unicum nazionale e che esiste solo un'altra Provincia Autonoma, quella di Bolzano, il cui ordinamento però è di tipo parlamentare essendo il Presidente della Provincia eletto dal Consiglio provinciale, non per elezione diretta come per la Provincia Autonoma di Trento. (di Roberta Lanzara)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza