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Caso Cucchi, pg Cassazione: "Dichiarare inammissibili i ricorsi di Mandolini e Tedesco"

27 ottobre 2023 | 18.14
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La requisitoria scritta depositata in vista dell’udienza del 31 ottobre per i due carabinieri accusati di falso

Caso Cucchi, pg Cassazione:

Dichiarare inammissibili i ricorsi presentati dalle difese contro le condanne di Appello bis nei confronti del maresciallo Roberto Mandolini e del carabiniere Francesco Tedesco per falso nell’ambito del caso di Stefano Cucchi. E’ la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi nella requisitoria scritta e depositata in vista dell’udienza fissata per martedì 31 ottobre, quando la Suprema Corte sarà chiamata a esprimersi sulla condanna a tre anni e sei mesi per Mandollini, all'epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e sulla pena di due anni e quattro mesi comminata a Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sulla morte di Cucchi. Condanne che sono state pronunciate dalla Corte d’Assise di Appello di Roma il 21 luglio 2022, a poche ore dalla prescrizione. Un Appello bis che era stato disposto proprio dalla Suprema Corte nell’ambito dell’udienza con la quale era stata resa definitiva la condanna a 12 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale.

Per il pg di Cassazione, ‘’il non aver riportato nel verbale di arresto i nomi dei due carabinieri (Di Bernardo e D’Alessandro, ndr.) non solo è un dato incontestabile, ma sicuramente rappresenta uno degli elementi da cui partire per evidenziare una volontà omissiva della loro presenza’’. ‘’Non si può che concludere per la consapevolezza di Mandolini della partecipazione dei due carabinieri in borghese all’arresto; ovvio l’argomentare conseguenziale: avendo redatto tutti i verbali alla fine della serata è evidente che egli abbia omesso quanto era a sua conoscenza, indifferente alle norme codicistiche in tema di redazione di verbale di arresto e del suo contenuto’’.

''Si può concludere quindi che la condotta contestata non integra un falso innocuo, poiché l'infedele attestazione dei nominativi di coloro che hanno partecipato all'arresto è certamente rilevante ai fini del significato dell'atto e ha avuto un considerevole impatto sulla funzione documentale dello stesso, soprattutto perché redatto nella piena consapevolezza che dovesse evitarsi di far conoscere all'autorità giudiziaria la presenza di altre e diverse persone al momento dell'arresto'' conclude il sostituto procuratore generale di Cassazione, riservandosi ulteriori riflessioni in sede di discussione orale quando l’ultima parola arriverà dai supremi giudici nell'udienza del 31 ottobre.

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