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Lunedì vertice di maggioranza su Riforme, verso premierato ma no sfiducia costruttiva

La partita si gioca intorno agli articoli 88 e 92 e all'articolo 94 della Costituzione

Lunedì vertice di maggioranza su Riforme, verso premierato ma no sfiducia costruttiva
27 ottobre 2023 | 19.14
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Non è previsto alcun meccanismo di sfiducia costruttiva nella riforma costituzionale per l'introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. Se ne parla a sproposito - apprende l'Adnkronos - dato che nel disegno di legge costituzionale, inizialmente composto da 5 articoli in un secondo momento ridotti a tre, e di cui alcuni punti potrebbero ancora essere ridiscussi, n on è stato previsto che il Parlamento possa sfiduciare il presidente del Consiglio ed indicarne il successore. Una è infatti la certa volontà in campo: l'elezione diretta del premier declinata in un modello italiano nuovo, ispirata al sistema regionale ma con notevoli differenze per la presenza del Presidente della Repubblica. Nessun riferimento dunque a modelli esteri in quanto non c'è nell'esperienza comparata un sistema analogo. Sono i temi, ancora tutti in corso di definizione, che saranno al centro del vertice di maggioranza sulle riforme in programma lunedì, con la partecipazione della premier Giorgia Meloni.

Il nodo da sciogliere a breve e su cui discutere è semmai aggrovigliato sul fronte poteri del capo dello stato. La continuità rispetto al 'prima' ci sarà ma il disegno di legge costituzionale senz'altro andrà ad incidere su due articoli della Costituzione, l'88, il 92 e il 94 intorno a cui si gioca la partita. Nella bozza del disegno di legge costituzionale - visionata da Adnkronos - è prevista infatti una modifica all'articolo 88 della Costituzione che esclude la possibiltà per il Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera.

E' prevista inoltre una modifica all'articolo 92 della Costituzione sostituito dal seguente: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, per la durata di cinque anni . Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura . Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri ”.

Infine modifiche sono apportate all’articolo 94 della Costituzione. “Il terzo comma è sostituito dal seguente: Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere".

E dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per proseguire nell’attuazione del programma di Governo. In tali casi, ai fini del raggiungimento, in ciascuna Camera, della maggioranza per l’approvazione della mozione di fiducia si computano solo i voti favorevoli dei parlamentari eletti in collegamento al Presidente eletto, nonché dei parlamentari che hanno votato la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente del Consiglio eletto".

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