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Chiara Ferragni e pandoro Balocco, tribunale conferma pratica commerciale scorretta

Codacons: "Ora si apre la strada ai risarcimenti per tutti coloro che hanno acquistato il pandoro"

Chiara Ferragni e il pandoro Balocco 'Pink Christmas' - Fotogramma
Chiara Ferragni e il pandoro Balocco 'Pink Christmas' - Fotogramma
23 aprile 2024 | 20.03
LETTURA: 3 minuti

"Con una clamorosa sentenza il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e Adusbef, accertando la pratica scorretta messa in atto dall’azienda Balocco sul caso del pandoro 'Pink Christmas' griffato Ferragni, e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto". Lo comunica il Codacons in una nota.

"Una sentenza importantissima - afferma il Codacons - che ora da un lato apre la strada ai risarcimenti in favore di tutti i consumatori che avevano acquistato il pandoro in questione, dall’altro aggrava la posizione di Chiara Ferragni nell’indagine per truffa aggravata condotta dalla Procura di Milano".

Cosa dice la sentenza

Per la prima sezione civile del Tribunale di Torino (giudice dott.ssa Gabriella Ratti) "le modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla società Balocco S.p.A. hanno lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il 'Pandoro PinkChristmas', avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing' – si legge nella sentenza - Anche la rilevante differenza di prezzo del 'Pandoro PinkChristmas' rispetto al suo equivalente pandoro Balocco classico ha evidentemente contribuito ad indurre nel consumatore il convincimento che nel maggior prezzo vi fosse una diretta contribuzione al reperimento dei fondi utili al progetto di beneficenza".

Dunque, prosegue il documento, "attraverso la diffusione di tale comunicato stampa, è stato lasciato chiaramente intendere ai consumatori che, acquistando il pandoro PinkChristmas, gli stessi avrebbero contribuito direttamente e proporzionalmente alla sponsorizzata donazione in favore l’Ospedale Regina Margherita di Torino, tant’è che è stato utilizzato un verbo futuro ('…le cui vendite serviranno a finanziare…') […]come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, non è stato tanto il prezzo di per sé del 'Pandoro PinkChristmas', liberamente determinabile trattandosi di un mercato libero, quanto la sua messa in vendita ad un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto a quello del classico pandoro Balocco ad aver evidentemente rafforzato il convincimento in capo al consumatore che, con l’acquisto del prodotto, egli avrebbe contribuito al reperimento dei fondi per il macchinario per la ricerca dei tumori ossei infantili in favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e che tale contributo alla donazione fosse incluso proprio in tale maggior prezzo".

"La pratica commerciale in questione, poi, oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, è stata quanto meno 'idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio' -prosegue la sentenza- I citati messaggi diffusi al pubblico, infatti, sono risultati idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa benefica relativa al reperimento dei fondi per finanziare l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing da parte dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, lasciando intendere, contrariamente al vero, che acquistando il 'Pandoro PinkChristmas' il consumatore avrebbe potuto contribuire all’iniziativa".

Per il Tribunale di Torino, quindi, "deve accertarsi e dichiararsi la responsabilità della parte resistente società Balocco S.p.A. per pratica commerciale scorretta ai sensi 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, secondo quanto indicato in motivazione". Il tribunale "ha accolto la nostra azione inibitoria volta ad accertare e dichiarare la responsabilità della Balocco per pratica commerciale scorretta – dichiara il Codacons – Una sentenza che ora apre le porte ai risarcimenti in favore di coloro che, ingannati dai messaggi lanciati dall’azienda e da Chiara Ferragni, hanno acquistato il pandoro 'Pink Christmas', e che aggrava la posizione dell’influencer nell’inchiesta per truffa aggravata aperta a Milano".

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