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Modello 730/2024: le novità sull’invio senza sostituto d’imposta

Modello 730/2024: le novità sull’invio senza sostituto d’imposta
06 maggio 2024 | 11.53
LETTURA: 3 minuti

Dallo scorso 30 aprile è possibile visualizzare il modello 730/2024 precompilato, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 20 maggio prossimo i contribuenti potranno provvedere alla modifica dei dati forniti e all’invio telematico.

Sono diverse le novità per quest’anno, soprattutto per chi intende scegliere la trasmissione senza sostituto. A partire dall’anno in corso, con riferimento al periodo d’imposta 2023, la dichiarazione dei redditi con modello 730 senza sostituto potrà essere scelta anche in presenza di un datore di lavoro o di un ente pensionistico.

Per i contribuenti che scelgono tale possibilità cambieranno le modalità delle operazioni di conguaglio, i pagamenti dei rimborsi e gli addebiti.

Modello 730/2024: invio senza sostituto anche con datore di lavoro o ente pensionistico

È iniziata la stagione dichiarativa: dallo scorso 30 aprile i contribuenti possono visualizzare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che saranno la base per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Si avvicina la data a partire dalla quale sarà possibile modificare e inviare il modello 730/2024 e sono diverse le novità che interessano il dichiarativo.

Tra queste l’ampliamento della platea che potrà provvedere all’invio senza sostituto d’imposta.

Le regole sono state cambiate dal comma 2 dell’articolo 2 del “decreto Semplificazione Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024). Le modifiche sono state recepite dalle istruzioni per la compilazione del modello, aggiornate allo scorso 23 aprile.

A differenza di quanto previsto per gli scorsi anni, tutti i contribuenti potranno scegliere di presentare il modello 730 anche senza sostituto, indipendentemente dal fatto che nell’anno in corso abbiano un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Nel caso in cui spettino dei rimborsi IRPEF, gli stessi potranno essere ottenuti non in busta paga ma con pagamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate su conto corrente del contribuente.

In presenza di debiti, invece, si potrà provvedere al versamento direttamente tramite modello F24. In questo caso le somme non verranno trattenute dal sostituto d’imposta dallo stipendio o dalla pensione.

Modello 730/2024: come presentare la dichiarazione senza sostituto

Per presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730 senza sostituto si devono seguire le istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

Mentre il modello 730 senza sostituto precompilato può anche essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, il modello 730 senza sostituto ordinario deve essere presentato esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato.

In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e trasmessa tramite lo stesso portale.

In entrambi i casi il modello deve essere compilato come segue:

● nelle casella “730 senza sostituto”, in relazione alle informazioni del contribuente, deve essere indicata la lettera “A”;

● nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” deve essere barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Le novità previste a partire da quest’anno permetteranno di ampliare la platea di contribuenti che scelgono il modello 730 senza sostituto. In generale aumenteranno anche le tipologie di contribuenti che potranno utilizzare il modello in questione, per presentare la dichiarazione dei redditi.

A partire da quest’anno, in via sperimentale, è prevista l’estensione della precompilata anche ai titolari di partita IVA. Si potrà utilizzare il modello 730 in alternativa al modello Redditi Persone Fisiche per alcune tipologie di redditi tra i quali: quelli relativi alla rivalutazione dei terreni, quelli di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva, quelli relativi a investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria.

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