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Stamina: Cassazione, potenzialmente pericoloso per la salute pubblica

Piazza Cavour boccia il medicinale: "E' a tutti gli effetti imperfetto". Vannoni patteggia un anno e dieci mesi

Stamina: Cassazione, potenzialmente pericoloso per la salute pubblica
05 giugno 2015 | 17.16
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Il trattamento Stamina costituisce "medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica". Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perchè, lo scorso 21 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso del patron di Stamina, Davide Vannoni, confermando in questo modo che le cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia non possono essere dissequestrate. Respinti anche i tredici ricorsi di altrettanti familiari di malati.

In particolare, la Sesta sezione penale (sentenza 24243) ha sentito il dovere di rilevare che "risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e dall'acquisizione dei numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del pm sia di personalità scientifiche - pareri per nulla inficiati dalle affermazioni di efficacia - che il cosiddetto trattamento Stamina costituisca un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sè integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli art. 443 e 445 c.p. che fondano il 'proprium' del provvedimento di sequestro preventivo".

In particolare, il relatore Orlando Villoni (presidente del collegio Francesco Ippolito) chiarisce che "secondo la ricostruzione, oltre modo esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed europea applicabile operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche o secondo i precetti della tecnica farmaceutica, la cui somministrazione è considerata pericolosa dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche dall'assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il pericolo non è requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale".

La Cassazione, inoltre, fa notare che "il Tribunale del Riesame ha correttamente rilevato che il 'locus commissi delicti' del più grave tra i reati contestati a tutti gli imputati deve essere individuato in Torino, atteso che è in tale luogo che la contestata associazione per delinquere ha iniziato concretamente ad operare ed è stata diretta dal Vannoni, dominus e regista dell'intera vicenda legata al cosiddetto metodo Stamina".

DENUNCE DI PEGGIORAMENTI - Dopo aver sperimentato il metodo Stamina "è stato riscontrato che numerosi pazienti hanno denunciato l'assenza di effetti benefici e, in taluni casi, il peggioramento delle condizioni di salute". Lo mette nero su bianco la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perchè, lo scorso 21 aprile, ha detto no al dissequestro delle cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia. Un giudizio suffragato anche dai medici, dice piazza Cavour nella sentenza redatta da Emanuele Di Salvo con la quale ha bocciato i ricorsi di due genitori di bambini malati. "Anche alcuni medici - scrivono gli 'ermellini' - le cui dichiarazioni sono state analiticamente esaminate dal Tribunale, hanno dichiarato di non aver notato miglioramenti sui pazienti".

I DATI - "Circa il 25% dei pazienti - registra la Suprema Corte - di cui è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio ha presentato eventi avversi, nel 14% dei casi anche gravi".

STOP ALLA REITERAZIONE DEI REATI - Alla luce di tutte le controindicazioni raccolte, piazza Cavour pone l'attenzione sul fatto che "il Tribunale ha sottolineato che gli operatori Stamina hanno dimostrato, attivandosi pubblicamente e diffondendo anche messaggi su Internet, la volontà di riprendere l'attività infusionale. Correlativamente, vi sono numerose famiglie e pazienti in lista d'attesa, per le cure. Ne deriva che la necessità di impedire la reiterazione e la protrazione dei reati può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il sequestro preventivo dei materiali necessari per la prosecuzione dell'attività".

RESPONSABILITA' MEDICA - "Occorre tenere distinto il profilo inerente alla sussistenza della scriminante ex art. 51 c.p. per chi, in adempimento del dovere di dare esecuzione alla pronuncia del giudice civile, abbia praticato le terapie disposte, dal profilo inerente alla legittimità dell'intervento ablatorio da parte del giudice penale". L'art. 51, dice infatti piazza Cavour, "può essere invocato per elidere la responsabilità dei sanitari che abbiano praticato terapie rivelatesi, in ipotesi, pregiudizievoli per la salute del paziente, ma non certamente per inibire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte del giudice penale".

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