La legge elettorale è alla Camera per il suo ultimo passaggio parlamentare. Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, sarà un voto di fiducia a precedere il voto finale: quando l'emendamento sulle preferenze non passò alla Camera “ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia” per cui “credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno”. I giorni decisivi sono indicati tra il 6 e l’8 ottobre. I capigruppo di maggioranza sono impegnati per evitare che il numero dei franchi tiratori, sempre presenti in queste occasioni, possa rivelarsi talmente alto da compromettere il via libera. Particolarmente sensibili i deputati leghisti e quelli di Forza Italia, soprattutto nella componente femminile. Dopo l’eventuale via libera definitivo della Camera, la legge dovrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica. In caso di approvazione finale, è stata già annunciata da più parti l’intenzione di procedere con i ricorsi, nel tentativo di far pronunciare la Corte Costituzionale prima delle elezioni politiche del 2027. Il cuore della riforma resta il premio di maggioranza: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti validi, ma il premio scatta soltanto se la stessa coalizione risulta prima sia alla Camera sia al Senato e supera il 42% in entrambi i rami. Se anche una sola di queste condizioni manca, soglia non raggiunta o vincitori diversi tra le due Camere, si torna al proporzionale puro, senza premio per nessuno. Previsto inoltre un tetto massimo: la coalizione premiata non può comunque superare i 220 seggi alla Camera e i 113 al Senato (esclusa la circoscrizione Estero); eventuali seggi eccedenti vengono sottratti alla quota proporzionale del vincitore. Tra le modifiche introdotte al Senato figura il ritorno del voto di preferenza, non previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera. Il testo licenziato da Palazzo Madama consente all’elettore di esprimere fino a tre preferenze per candidati della lista votata, con esclusione del capolista, che resta eletto secondo l’ordine di lista deciso dal partito. In caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: se vengono espresse preferenze per candidati del medesimo genere, la seconda e la terza sono annullate, secondo le modalità previste dall’articolato.