In Gazzetta Ufficiale del 18 maggio è stato pubblicato il decreto-legislativo 21 aprile 2026 n.81 in attuazione della Direttiva Ue 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. La nuova normativa, in vigore dal 2 giugno, in particolare introduce il nuovo articolo 452 bis del Codice penale sul commercio di prodotti inquinanti. In sintesi, è soggetto alle pene stabilite dall’articolo stesso chiunque immetta sul mercato abusivamente prodotti il cui impiego causi deterioramento o compromissione significativi e misurabili di aria, acqua, porzioni estese di suolo, sottosuolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, della flora e della fauna. Le pene previste sono incrementate in caso di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, pericolo rilevante di aria, acqua, suolo, habitat, ecosistema, fauna, flora. Inoltre, sono previsti aumenti di pena da un terzo alla metà per inquinamento prodotto in aree naturali protette, in aree soggette a vincolo paesaggistico, ambientale, storico o artistico, verso specie animali e vegetali protette o in caso di danno di un ecosistema di dimensioni notevoli. Il provvedimento, inoltre, introduce sanzioni specifiche – reclusione da 2 a 5 anni o multa da 10 a 80 mila euro - per coloro che utilizzano in modo illecito sostanze che riducono lo strato di ozono ed anche per coloro che fanno un uso illecito dei gas fluorurati a effetto serra. In questo secondo caso le sanzioni vanno dall’arresto per un periodo di 6 mesi – 1 anno alle sanzioni amministrative da un minimo di 10 mila a un massimo di 150 mila euro.