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Migranti, marittimista Loffreda: "Ocean Viking? Non è un immobile! Già a Siracusa e presto al largo, inutile udienza il 14 marzo"

22 febbraio 2024 | 13.23
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Il costituzionalista Guzzetta: "Infondato il richiamo del Tribunale Brindisi a Costituzione per sospendere il provvedimento di fermo"

Migranti, marittimista Loffreda:

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Giudice del Tribunale di Brindisi, Roberta Marra, su ricorso della Sos Mediterranee al provvedimento di fermo amministrativo ed affidamento in custodia della nave Ocean Viking lo scorso 9 febbraio, sospendendo l’efficacia del provvedimento Piantedosi, ha consentito l’immediata partenza della nave da Brindisi, adesso ormeggiata a Siracusa. Mentre il merito della controversia sarà dibattuto con la comparizione della parti il 14 marzo prossimo durante l'udienza fissata dalla giudice Marra. "Peccato che l’Ocean Viking nel frattempo avrà preso il largo, come in effetti già avvenuto trovandosi oggi a Siracusa e presto in acque fuori dalla nostra giurisdizione", commenta all'Adnkronos l'esperto in diritto della navigazione Giuseppe Loffreda che spiega: "La Ocean Viking non è un immobile, una volta liberata dal provvedimento amministrativo di fermo può partire e non tornare mai più nelle nostre acque, rendendo del tutto inutili quindi le decisioni che verranno prese il 14 marzo".

Loffreda contesta tra l’altro "il discutibile richiamo a principi costituzionali e ad un accordo di partenariato a rilevanza solo interna per giustificare un provvedimento emesso ‘ inaudita altera parte’, cioè senza comparizione tra le parti". Assenza di confronto che "ha avuto come conseguenza la liberazione della nave senza contraddittorio perché continuasse a fare ciò che le era stato contestato". L’aver liberato la nave nonostante la misura di fermo dell’Autorita’ italiana equivale secondo il marittimista "ad aver emesso per Ocean Viking e tutte le altre navi delle Ong una patente provvisoria di libera pratica a violare il decreto Piantedosi", con il presunto avallo della nostra Costituzione.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Giudice del Tribunale di Brindisi richiama infatti nella decisione del Tribunale la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Cost.) e di associazione (art. 18) evocati per dimostrare l’esigenza di una urgenza rispetto alla decisione a cui era chiamato il Giudice. E’ costituzionalmente corretto? “Non entro nel merito della vicenda, ma motivare il rischio di un danno irreparabile grave su base dell’ articolo 21 e 18 della Costituzione e’ giuridicamente sbagliato ed infondato - risponde all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all’Universita di Roma Tor Vergata - Non c’è infatti nessun impedimento né al diritto di associazione ne’ a quello di manifestazione del pensiero. Il fermo della nave non intacca questi due diritti”.

La sentenza va oltre spiegando che il perdurare del fermo pregiudicherebbe l’esercizio, da parte della Ong, dei diritti di 'libera iniziativa economica' (art. 41 Cost.). C’è questo rischio? "A me sembrava che le ong non esercitassero la propria attività per fini economici”, controbatte Guzzetta. E se ci fosse un fine economico? "Anche in tal caso non c’entrerebbe perché anche l’articolo 41 incontra dei limiti in Costituzione. Non è illimitato, quindi se i provvedimenti fossero legittimi la libertà economica sarebbe legittimamente limitata”, conclude. (di Roberta Lanzara)

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