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Equitalia, come bloccare la cartella di pagamento

23 settembre 2016 | 08.22
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(FOTOGRAMMA)
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Quando viene notificata una cartella da Equitalia con una somma illegittima e non dovuta, è possibile sospendere la riscossione forzata presentando una semplice istanza, secondo il modello presente sul sito di Equitalia. L'istanza, ricorda il portale 'LaLeggePerTutti.it', può essere presentata gratuitamente, senza dover pagare bolli, e soprattutto senza avvalersi di un avvocato. Ciò che conta è muoversi per tempo perché il termine è molto stretto: 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento.

Tre i vantaggi di questa procedura: subire nell'immediato un pignoramento, un fermo auto o un'ipoteca se la cartella è palesemente illegittima (si pensi a una somma già pagata o per una multa che il giudice ha annullato), evitare di spendere soldi perché tutto si svolge in via amministrativa e contare eventualmente di farla franca, sfruttando l'inerzia di Equitalia. La legge stabilisce infatti che se l'agente della riscossione non riscontra l'istanza entro 220 giorni, ma rimane in silenzio senza dirci se la cartella è effettivamente illegittima o meno, detta cartella si considera automaticamente annullata e sgravata. Proprio al pari di una eventuale sentenza del tribunale.

L'istanza andrà presentata allo sportello di Equitalia o inviata per posta elettronica certificata. Attenzione però: alcuni dipendenti di Equitalia sono piuttosto restii a ricevere tale richiesta, non avendo cognizione della relativa legge. È bene allora conoscere gli estremi del provvedimento per poterlo eccepire al burocrate di turno. Si tratta della legge di stabilità per il 2013 e in particolare dell'articolo 1, commi 537-544, della legge 228/2012. La legge è entrata in vigore l'1 gennaio 2013 e da quel giorno Equitalia e tutti gli altri concessionari per la riscossione devono obbligatoriamente sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione forzata delle somme iscritte a ruolo non appena il contribuente presenta il modulo con l'istanza di sospensione.

L'istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La legge indica in modo tassativo i casi in cui è possibile presentare l'istanza di sospensione. In primo luogo, quando sul diritto di credito alla riscossione della somma è ormai intervenuta, per decorso dei termini massimi, la prescrizione o la decadenza prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Dunque non si può presentare la domanda di sospensione se la prescrizione è intervenuta dopo la notifica della cartella, quando ad esempio Equitalia, successivamente all'invio della prima richiesta di pagamento, abbia fatto decorrere molto tempo senza avviare gli atti esecutivi.

Poi quando l'ente creditore ha emesso, in precedenza alla notifica della cartella, un provvedimento di sgravio della somma in questione o ancora, quando il giudice o un'autorità amministrativa ha sospeso o annullato la pretesa di pagamento. Si pensi al caso dell'automobilista che abbia fatto ricorso contro una multa e il giudice abbia sospeso l'efficacia esecutiva del verbale o, addirittura, l'abbia totalmente annullato ritenendolo illegittimo. Infine, è possibile presentare l'istanza di sospensione quando il contribuente ha già pagato il debito all'ente creditore ed evidentemente la cosa è sfuggita a Equitalia o non le è stata mai comunicata.

Entro 10 giorni dal giorno di presentazione della domanda di sospensione del contribuente, Equitalia trasmette all'ente creditore (ad es. l''Inps o l'Agenzia delle Entrate) la suddetta dichiarazione e la documentazione allegata per avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore. In caso affermativo, di ottiene l'immediata comunicazione della sospensione o dello sgravio, direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando comunicazione a Equitalia del provvedimento di sospensione o sgravio, o conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Se il contribuente non riceve, entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione una risposta di accoglimento o rigetto della sua contestazione, la cartella si considera automaticamente annullata. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli appena elencati e l'istanza di sospensione legale può essere presentata solo una volta. Inoltre, è prevista la responsabilità penale del contribuente che produce documentazione falsa per far sospendere la cartella: in tal caso si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

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