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Raggi era eleggibile, rigettato ricorso su contratto con M5S

17 gennaio 2017 | 17.39
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La sindaca di Roma Virginia Raggi rimane al suo posto e il contratto è pienamente valido. Lo ha deciso il Tribunale civile di Roma, in composizione collegiale, rigettando la domanda dell'avvocato Venerando Monello, che chiedeva la dichiarazione di ineleggibilità della sindaca e la nullità del contratto sottoscritto dalla stessa con il Movimento.

"Le ragioni del rigetto sono molteplici - evidenzia l'avvocato del Movimento 5 Stelle, Paolo Morricone - in primis il tribunale ha rilevato che la sottoscrizione del contratto non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, esattamente come avevamo prospettato nella nostra memoria difensiva e come avevano detto anche il difensore della Raggi, Ervin Rupnik, e di Davide Casaleggio, Pier Paolo Polese".

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"Per quanto riguarda la nullità del contratto - prosegue - il Tribunale dice che tale domanda non rientra in questo particolare tipo di azione di cui al d. lgs n. 267/2000, e inoltre non è titolare il ricorrente di un interesse ad agire. Proprio come avevano prospettato le difese della Raggi, del Movimento e di Roma Capitale".

Nel provvedimento della prima sezione del Tribunale civile di Roma, presieduta dal giudice Franca Mangano, si legge che non ricorre "alcuna delle ipotesi di ineleggibilità tassativamente previste dalla legge". Quanto al contratto sottoscritto dalla Raggi, secondo i giudici, il ricorrente, l'avvocato Monello, "in quanto soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle e non sottoscrittore dell'accordo, non è portatore di un concreto interesse ad agire, giacché dalla rimozione del vincolo non potrebbe derivare alcun effetto nella sua sfera giuridica".

Inoltre, proseguono i giudici, "poiché la domanda di ineleggibilità, nella prospettazione del ricorrente, ha il suo presupposto nella nullità del patto sottoscritto da Virginia Raggi, il rigetto della domanda principale rende ultronea la pronuncia sulla domanda di nullità dell'accordo in questione, non essendo la pronuncia richiesta in ogni caso rilevante ai fini della decisione della lite". Dunque, concludono i giudici, "la domanda di nullità va dichiarata inammissibile". Il ricorrende viene condannato al pagamento delle spese processuali.

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