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Chieppa condannato per 'straining', ombra su corsa a palazzo Chigi

21 giugno 2018 | 15.17
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(Adnkronos)
(Adnkronos)

Una condanna per 'straining', ovvero vessazioni sul lavoro nei confronti di un suo subordinato gerarchico. Questo è il 'neo' che compare nel curriculum di Roberto Chieppa, attuale segretario generale dell'Antitrust, dato in pole per la poltrona di segretario generale della presidenza del Consiglio. Un'ombra che potrebbe offuscare la sua corsa al vertice della macchina organizzativa di palazzo Chigi, ruolo strategico che verrà svolto in stretto contatto con il premier Giuseppe Conte.

La sentenza di condanna di undici pagine, firmata dal giudice Sigismina Rossi della terza sezione del Tribunale di Roma e in possesso dell'Adnkronos, risale al 20 marzo 2018 e configura un caso di 'straining', in termini medico-legali una forma attenuata di mobbing ai danni del ricorrente Paolo Saba, dal "2009 dirigente responsabile nell'organigramma e organizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Direzione generale tutela del consumatore''.

Il giudice Rossi, si legge nella sentenza, ''accoglie parzialmente il ricorso" di Saba, ''dichiara sussistente parzialmente l'illecito lamentato e per l'effetto condanna la parte resistente'' Chieppa (difeso dall'avvocatura dello Stato) al ''pagamento della somma di 16mila 217 euro, oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge''. Inoltre, Chieppa dovrà rifondere le spese di lite, liquidate in 2.500 euro.

Lo 'straining', illecito civile per il quale Chieppa ha chiesto l'appello, come scrive il magistrato Rossi citando la pronuncia della Cassazione numero 3291 del 2016, ''consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro".

La Suprema Corte, infatti, scrive il magistrato Rossi, ''ha precisato che manca un vero e proprio mobbing laddove manchi l'elemento della oggettiva 'frequenza' della condotta ostile, al di là della soggettiva percezione da parte del lavoratore di una situazione di costante emarginazione; è sufficiente peraltro anche un'unica azione ostile, purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suo aggressori e in questo caso si qualifica la fattispecie di straining''. Nel 2015 (con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il 13 febbraio), Saba porta in giudizio Chieppa, divenuto segretario generale dell'Agcm il 22 dicembre 2011.

Saba, come riporta il giudice del lavoro Rossi nell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto, ripercorre tutti gli "episodi del rapporto con Chieppa'', culminato con il suo spostamento, il 7 novembre 2012, ''su proposta'' del segretario generale, ''dalla Direzione tutela del consumatore alla Direzione della concorrenza''. Saba ne denuncia la ''condotta illecita'' sotto forma di ''vessazione'' e ''attacco personale'' e il conseguente ''danno biologico consistente in sofferenze psichiche e particolari". In particolare, lamenta una lesione della sua dignità professionale tra demansionamenti e trasferimenti. Da qui la richiesta iniziale di un danno pari a circa 40mila euro. Il magistrato Rossi riconosce come provate le condotte di Chieppa che porteranno a una ''mortificazione'' del suo sottoposto e parla di ''intento ritorsivo nei confronti del Saba''.

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