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Lavoro, cig in deroga fino a 11 mesi nel 2014 ma solo 5 dal 2015. Fuori le aziende che chiudono

01 agosto 2014 | 19.13
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E' quanto prevede il decreto interministeriale, firmato oggi dai ministri del Lavoro Poletti e dell'Economia Padoan: "In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa". Stop alla mobilità dal 2017

Pier carlo Padoan
Pier carlo Padoan

Nel 2014 la cig in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1 gennaio 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno. E' quanto prevede il decreto interministeriale sugli ammortizzatori sociali, firmato oggi dai ministri del Lavoro Giuliano Poletti e dell'Economia Pier Carlo Padoan, che l'Adnkronos ha potuto consultare.

Prima di poter accedere ai trattamenti di cig in deroga, dice ancora il decreto, "l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue". I limiti temporali previsti sia per il 2014 che per il 2015 si applicano sia alle imprese non soggette alla cig ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà, che alle aziende che invece possono utilizzare questi strumenti. Nel computo degli 11 mesi di concessione per il 2014 e dei 5 mesi per il 2015, dice ancora il decreto, "si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga".

Dalla cig in deroga sono escluse le aziende che chiudono: "In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa", si legge ancora.

Il decreto prevede inoltre lo stop alla mobilità in deroga dal 2017: "A decorrere dal 1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso". Lo si legge nel decreto interministeriale firmato dai ministri Poletti e Padoan, consultato dall'Adnkronos .

E in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, "può essere disposta entro il limite di 55 mln la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità".

Inoltre, il trattamento di integrazione salariale in deroga sarà esteso agli apprendisti e ai lavoratori somministrati. A poter beneficiare dell'ammortizzatore i lavoratori subordinati, operai, impiegati e quadri che abbiamo una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio della Cig in deroga, quelli sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva. Tra le causali che attivano la concessione della cig in deroga il decreto annovera: situazione aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazione temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

Per il 2014 le regioni e le province autonome "possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale", anche in deroga ai criteri previsti, "esclusivamente entro il limite di 70 mln o in misure non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite" per assicurare una graduale transizione.

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