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Lavoro: il Jobs act modificato alla Camera, cambia l'art.18/Adnkronos

25 novembre 2014 | 17.50
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Via libera del provvedimento a Montecitorio, ora torna all'esame del Senato. Nuove misure anche per gli ammortizzatori sociali, superati i co.co.co

Lavoro: il Jobs act modificato alla Camera, cambia l'art.18/Adnkronos

Articolo 18 dello statuto dei lavoratori, co.co.co, ammortizzatori sociali, collocamento obbligatorio dei disabili e controlli a distanza. Sono alcuni dei capitoli della delega lavoro modificati da Montecitorio. Ora, dopo il via libera della Camera, il provvedimento torna in terza lettura al Senato. Il tema dei licenziamenti è stato il più delicato affrontato nel corso dell'esame parlamentare, a causa delle diverse posizioni all'interno della maggioranza. Il punto d'incontro che è stato trovato prevede l'obbligo di reintegro nei casi di licenziamenti disciplinari ingiustificati, che sarà limitato al alcune ''specifiche fattispecie''. Mentre la norma non cambia per i licenziamenti discriminatori o nulli (resta quindi l'obbilgo di reintegro) e per i licenziamenti economici (resta il risarcimento economico).

Le modifiche più significative hanno riguardato, inoltre, i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità.

Importanti modifiche sono state introdotte al capitolo relativo agli ammortizzatori sociali: viene stabilito che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva. Inoltre viene chiarito che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.

Per quanto riguarda la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, viene introdotta la possibilità da parte dei dipendenti di acquisire le imprese in crisi. Viene modificata l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative. Vengono poi puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l’integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e pri vati.

Quanto al riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, viene specificata l’esigenza di promuoverne l’inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali. Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.

In merito alle forme contrattuali flessibili è previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Passando ai controlli a distanza sui lavoratori, viene stabilito che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. E’ stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l’alternanza tra scuola e lavoro.

Viene modificato il capitolo relativo alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. E' poi prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del ministero del Lavoro, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi, adottati in attuazione della delega, siano oggetto di un monitoraggio permanente, da realizzare nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro.

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