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Animali: Lav, meno di 50 mezzi e 1 sola ambulanza per soccorso

02 agosto 2018 | 11.37
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(Fotolia)
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A otto anni dalla legge che, in Italia, obbliga al soccorso degli animali in caso di incidente, riconoscendo il ruolo di ambulanze dedicate, Asl e Comuni si sono attrezzati in proprio con meno di 50 mezzi e una sola ambulanza veterinaria; si fa grande ricorso a mezzi di terzi e restano grandi differenze da una zona all'altra. A scattare la fotografia è la Lav con la prima indagine conoscitiva sul tema.

All’indomani dell’approvazione della legge, nel luglio 2010, il ministero della Salute con una nota indirizzata ai Servizi Veterinari Regionali e ai Comuni, aveva richiamato la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso da parte delle Amministrazioni competenti. Ma ecco cosa ha rilevato la Lav che, per la sua indagine, ha interpellato, nel 2017, 32 concessionari autostradali, 106 servizi veterinari pubblici e 30 Comuni capoluogo, oltre ai dati raccolti attraverso le sedi stesse dell'associazione.

Il servizio pubblico diretto risulta limitato alla disponibilità di una sola ambulanza veterinaria (in possesso dell’Ulss 2 Marca Trevigiana – Asolo), mentre il ricorso ad “altri mezzi” di soccorso è di 44 unità. Spiccano la Asl di Taranto (sei mezzi), la Asl 2 Liguria (quattro mezzi), le Ats di Insubria, Brescia e di Pavia (tre mezzi).

Il servizio pubblico tramite convenzioni con terzi risulta il servizio di soccorso stradale prevalente per gli animali, con disponibilità di 24 ambulanze e di 83 “altri mezzi” da parte di terzi (associazioni, Croce Rossa/Gialla/Bianca, veterinari). La Asl di Caserta e di Roma 2 svolgono il servizio con tre ambulanze tramite ditte convenzionate, e sia Asl di Asti sia Catania lo svolgono con terzi che dispongono di due ambulanze ciascuno. La Aas 2 Bassa Friulana Isontina si avvale di convenzioni esterne con disponibilità di quattro mezzi ciascuna, Modena si avvale di sei altri mezzi, Ulss 1 Dolomiti si avvale di tre mezzi, l’Azienda sanitaria di Asti nove mezzi, Asl Foggia più di 20 mezzi.

Dei 32 concessionari autostradali interpellati, hanno risposto in sette. Di questi, Autostrada Asti-Cuneo Spa ha in essere una convenzione e può contare su quattro ambulanze e tre auto medicali, l’Autostrada dei Fiori Tronco A 10 Savona-Ventimiglia (confine francese) grazie a una convenzione può contare su due ambulanze veterinarie. Gli altri concessionari si avvalgono invece dell’ex Corpo Forestale dello Stato o dei Servizi veterinari pubblici. Sull’Autostrada A4 Brescia-Padova nel 2016 sono stati svolti 300 interventi di soccorso. Sull’autostrada Direzione 1 tronco Genova sono stati svolti 34 interventi di soccorso animale.

Secondo la Lav, i dati dimostrano che il servizio di soccorso opera prevalentemente con altri mezzi e che le amministrazione pubbliche, nonostante il richiamo del ministero della Salute ormai di otto anni fa, non dispongono di ambulanze veterinarie in proprio ma in gran parte ricorrono a quelle private di associazioni o di medici veterinari. La legge sulla sicurezza stradale ha fornito impulso al soccorso, ma c’è ancora molto da fare per Comuni e servizi veterinari pubblici.

La Lav chiede al ministro della Salute Grillo e ai presidenti delle Regioni l’attivazione di un numero telefonico unico nazionale di soccorso veterinario, collegabile al 118, per uniformare le procedure di accesso al servizio e favorire i cittadini nel chiedere un intervento tempestivo. Dall’analisi effettuata, infatti, emerge la difformità con cui sul territorio nazionale si attiva il Servizio di soccorso che nella maggior parte dei casi non avviene per chiamata diretta del cittadino, ma è mediato dalle Forze di Polizia.

Ma cosa prevede il Codice della Strada? La Legge 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” ha introdotto due importanti norme rispettivamente in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danno agli animali. Con l’articolo 177, il legislatore ha assimilato i mezzi di soccorso per animali a quelli umani e ha introdotto il principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati e, con la modifica dell’articolo 189, ha stabilito l’obbligo di prestare soccorso agli animali vittima di incidenti stradali.

Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno a un animale domestico, da reddito o protetto, ha l’obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all’animale ferito. In violazione di questo obbligo, è punito con una sanzione amministrativa. E anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si attiva per garantire all’animale il soccorso necessario, è passibile di sanzione amministrativa, seppur ridotta.

L’omissione di soccorso può integrare anche un illecito penale. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe configurarsi il reato “Uccisione di animali” (art. 544-bis del Codice penale). Ma l’omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di “Maltrattamento di animali” (l’articolo 544-ter C.p.).

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