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Mansionario. Approfondimenti

Mansionario. Approfondimenti
14 marzo 2024 | 11.38
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Con la pubblicazione, in data 21 febbraio 2024, del decreto ministeriale che approva l’elenco contenente le mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, si compie un altro passo importante nel quadro della riforma del lavoro sportivo, come sottolineato dal Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Si tratta di una categoria ulteriore di lavoratori sportivi rispetto alle figure già tipizzate dall’art.25 del D.lgs. 36/21 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), individuata a conclusione di un iter che coinvolge diversi soggetti istituzionali, secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte con il correttivo bis.

Ecco l’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Per armonizzare e definire in termini oggettivi il c.d. mansionario, raccogliendo in tal senso anche le esigenze manifestate da enti e federazioni nel corso delle audizioni parlamentari, l’art.25 co. 1-ter ha infatti previsto che:

FSN e DSA, tramite il Coni e il Cip, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano al Dipartimento per lo Sport le figure che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina;

le mansioni devono essere approvate con decreto del Ministro dello Sport sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

l’elenco delle mansioni così approvato è tenuto dal Dipartimento dello Sport e può essere aggiornato annualmente, fermo restando che in mancanza di ulteriori comunicazioni da parte delle federazioni rimangono confermate le mansioni dell’anno precedente.

Il provvedimento, tanto atteso dai sodalizi sportivi e dagli operatori del settore, contribuisce quindi a definire il perimetro di applicazione della disciplina del lavoro sportivo con le connesse facilitazioni contrattuali e agevolazioni fiscali e contributive, andando ad integrare le prime sette figure già individuate per legge: ad una prima lettura dell’elenco, che contiene le mansioni riferite a 55, tra federazioni e discipline associate, anche paralimpiche, si registrano ruoli specialistici riferiti alla particolare disciplina (ad esempio il mopper per la pallavolo, il tecnico tracciatore per l’arrampicata, il portacacce per la pallapugno, il cartografo per l’orienteering, il raccattapalle per il tennis e simili) e altri ruoli di carattere comune (come il dirigente addetto agli arbitri, il dirigente accompagnatore, il docente formatore, lo speaker, gli addetti antidoping, gli omologatori).

E’ interessante evidenziare che per alcune federazioni sono stati inseriti anche i nuovi ruoli dei responsabili contro abusi e violenze o di accompagnatori di minori previsti dai rispettivi regolamenti safeguarding, adottati in attuazione dell’art.16 D.Lgs. 39/21.

L’elenco non è completo perché non include varie discipline facenti capo alle rispettive federazioni (come ad esempio vela, triathlon, turismo equestre, scacchi, golf per citarne alcune) ma trattandosi di un primo elenco ci sarà la possibilità di integrarlo con ulteriori discipline e/o ulteriori figure.

Naturalmente i parametri da rispettare sono fissati dalla norma e pertanto, in base al tenore letterale, dovrebbe sempre e comunque, trattarsi di mansioni necessarie sulla base dei regolamenti tecnici: in tal senso ricordiamo che la nota del 9.12.2023 con la quale il Dipartimento, al fine di espletare l’istruttoria, chiedeva integrazioni rispetto alla documentazione precedentemente inviata alle federazioni, invitava a precisare:

il nome tecnico della mansione;

la descrizione del suo oggetto e delle competenze richieste per la corrispondente qualifica;

la specifica disposizione del regolamento tecnico che certifichi che la mansione è necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva, in conformità alle disposizioni degli organismi internazionali che regolano la disciplina sportiva, allegando copia di detto regolamento.

Nell’elenco allegato al decreto ministeriale sono infatti riportate le denominazioni delle mansioni, riferite alle discipline di ciascuna federazione o disciplina associata e, nella colonna di destra, i riferimenti al regolamento federale che dovrebbe appunto non solo attestare la funzionalità della mansione con lo svolgimento dello sport in questione ma definire maggiormente il ruolo della figura e il contesto di riferimento.

Tutto chiaro dunque?

In effetti il provvedimento presenta molti aspetti critici, sotto diversi profili che non aiutano a portare quella certezza che si attendeva nel movimento sportivo, alle prese con la riforma del lavoro sportivo, ancora da completare a stagione ormai avanzata.

Disorientamento e confusione si sono registrati tra gli operatori in relazione alle figure che operano presso sodalizi affiliati esclusivamente agli EPS e si auspica pertanto una conferma nel senso di estendere a tutti i tesserati i medesimi ruoli individuati dalle federazioni. Del resto, l’elenco dei lavoratori sportivi, anche se formato in base ai regolamenti federali, in base al costrutto normativo si deve ritenere efficace e direttamente applicabile anche ai lavoratori di sodalizi affiliati agli enti di promozione sportiva: infatti la modifica normativa non ha escluso gli EPS o i sodalizi affiliati esclusivamente agli EPS, dalla possibilità di inquadrare come lavoratori sportivi le figure che corrispondono alle mansioni approvate, ma proprio per uniformare la definizione delle mansioni, ha individuato come parametro di riferimento, valido per tutti coloro che praticano una determinata disciplina sportiva, i regolamenti tecnici della disciplina sportiva stessa.

In base alla specifica disciplina praticata, sia a livello promozionale che federale, si dovrà fare riferimento alla tabella per verificare se la mansione, come definita anche sulla scorta del regolamento richiamato, sia compresa o meno: nel primo caso si potrà instaurare un rapporto di lavoro sportivo nelle forme previste (subordinato sportivo di cui all’art.26, autonomo o co.co.co. di cui all’art.25 e 28, beneficiando per le prestazioni autonome delle esenzioni previdenziali e fiscali fino alla soglia rispettivamente di 5000 e 15000 euro, nonchè per le co.co.co. fino a 15.000 euro delle semplificazioni che consentono di gestire il rapporto tramite RAS).

Nel secondo caso invece non si potrà applicare la disciplina del lavoro sportivo e si dovrà ricorrere all’inquadramento di diritto comune che riguarda tutte le figure escluse dalla definizione di lavoratore sportivo (custodi, addetti alle pulizie, giardinieri, addetti al bar e al negozio, animatori, amministratori e lavoratori comunque non inseriti nell’elenco). Ricordiamo che sono esclusi dalla categoria anche coloro che esercitano una professione ordinistica come ad esempio medici, fisioterapisti, giornalisti. Un inquadramento a parte è riservato ai collaboratori amministrativo gestionali che pur non rientrando nella categoria dei lavoratori sportivi, possono essere inquadrati con la forma del co.co.co. – se la prestazione è resa con autonomia – e beneficiare delle stesse esenzioni contributive e fiscali previste per il co.co.co. sportivo (art.37 D.lgs. 36/21).

Quindi in relazione a tutta una serie di figure che potremmo definire trasversali, in quanto utilizzate in vari ambiti e in relazione a diverse discipline, si determina un paradosso per cui a parità di mansioni, il lavoratore viene inquadrato come sportivo se appartiene ad una disciplina che ha previsto la figura e come non sportivo – per cui senza agevolazioni – se svolge la propria attività in una disciplina diversa. Si pensi ad esempio all’addetto all’antidoping, allo speaker/annunciatore, all’omologatore di campi, al dirigente accompagnatore, al docente formatore, agli addetti alla sicurezza dei praticanti che sono inseriti in elenco solo in relazione ad alcune discipline ma non per altre. Trattandosi di norme speciali e stante l’impossibilità di ricorrere a interpretazioni estensive, va auspicato un tempestivo intervento integrativo o chiarificatore sui criteri utilizzati per la formazione dell’elenco. La specialità può essere giustificata dalla particolare disciplina sportiva ma le figure comuni, se riconosciute come appartenenti alla categoria dei lavoratori portivi, dovrebbero essere previste indistintamente per tutte le attività sportive, a tutti i livelli, proprio per armonizzare e unificare le definizioni normative.

[ Biancamaria Stivanello ]

Avvocato del Foro di Padova

www.asisportfisco.it

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