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Comunicato stampa

Avv. Sergio Cacopardo: «Contributi ai Consorzi di Bonifica: se non c’è beneficio il contribuente non deve pagare»

Avv. Sergio Cacopardo: «Contributi ai Consorzi di Bonifica: se non c’è beneficio il contribuente non deve pagare»
07 giugno 2022 | 09.42
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Per la Corte di Cassazione l’obbligo al contributo è incostituzionale.

Catania, 7 giugno 2022. Sono numerosi gli agricoltori e i coltivatori che ricevono dai Consorzi di Bonifica richieste di pagamento: si tratta di una querelle che contrappone i due fronti sul nodo cruciale della riscossione di tributi che molti ritengono illegittima in quanto o è assente lo stesso beneficio o la quota pretesa non è commisurata al servizio effettivamente ricevuto.

«È una questione particolarmente interessante poiché riguarda il rapporto tra i contributi irrigui richiesti dai Consorzi di Bonifica ed il beneficio diretto ricevuto dall’azienda agricola a cui vengono richiesti. La questione giuridica in sostanza vede da un lato il Consorzio che reclama la contribuzione per il solo fatto che il cittadino-contribuente possegga un terreno agricolo che ricade nel perimetro di contribuenza disciplinato dal Consorzio; dall’altro, il contribuente, forzato consorziato, che eccepisce di non avere ricevuto alcun beneficio diretto rispetto alle opere del Consorzio», spiega l’Avv. Sergio Cacopardo, grande esperto in diritto tributario e societario, titolare del rinomato studio omonimo nel centro storico di Catania.

«Secondo l’orientamento della Corte Costituzionale – illustra Cacopardo -, i requisiti necessari affinché sorga l’obbligo contributivo sono due: la proprietà di un immobile deve ricadere nel comprensorio di bonifica e deve aver tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere del Consorzio stesso. In questi casi il tributo di bonifica deve essere pagato».

Se, al contrario, non sussistono questi due principi, una recente sentenza della Suprema Corte (23.04.2020) dirime la questione.

«La sentenza della Cassazione – illustra Cacopardo - ha stabilito che l’onere probatorio spetta al Consorzio, il quale deve allegare alla richiesta di contributi, o produrre in giudizio, il cosiddetto “piano di classifica” ed il piano di contribuenza predisposto sulla base del primo. In questi documenti sono indicati i lavori posti in essere e la contribuenza del terreno. Quindi, il cittadino-contribuente che intende contestare l’onere contributivo del proprio terreno può farlo proprio con specifico riferimento a quanto prodotto dal Consorzio. Sarà il giudice di merito a ponderare gli elementi probatori offerti, i piani del Consorzio e le prove a contestazione eventualmente offerte dalla parte ricorrente. La mancata produzione del piano o il mancato inserimento del terreno del cittadino contribuente esime il cittadino-contribuente dalla contribuzione».

L’Avvocato Cacopardo, infine, spiega come dovrebbe muoversi chi riceve la cartella esattoriale o un avviso di pagamento: «Ovviamente questa è una sentenza molto più complessa e una questione tecnica che spesso ha portato a fraintendimenti o equivoci – conclude Cacopardo -, quindi il mio suggerimento è quello di rivolgersi a un avvocato che conosca la materia: attraverso un legale esperto è infatti possibile impugnare l’atto facendo ricorso in commissione tributaria per addivenire in tempi brevi alla risoluzione della questione».

Sito Internet: https://www.studiolegalecacopardo.it/

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