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Credito d'imposta per pagamenti elettronici, le novità

28 giugno 2020 | 07.47
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(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)

Con il limite dei contanti dal primo luglio viene introdotto anche il credito d'imposta per i pagamenti elettronici con lo scopo di rafforzare i pagamenti digitali come forma di lotta all'evasione fiscale, il tutto attraverso bonus sui pagamenti elettronici. "L'incentivo su detti pagamenti digitali è un credito d'imposta, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che abbiano pero avuto ricavi o compensi nell'anno precedente fino a 400mila euro" spiega, parlando con l'Adnkronos, la commercialista Rossella Moroni. "Il valore del bonus è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività eventualmente svolta)". "Per comprendere meglio: un commerciante che nel 2019 ha fatturato 298.000 euro potrà godere di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari su tutte le transazioni elettroniche effettuate a partire dal prossimo primo luglio. Un professionista che nel 2019 ha fatturato 400.001 euro non può utilizzare l'agevolazione nel 2020, ma potrà eventualmente applicarla l'anno prossimo se il fatturato di quest'anno dovesse scendere sotto i 400mila euro". "Tutte le istruzioni operative sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 29 aprile e in quello della Banca d'Italia del 21 aprile".

Il credito d'imposta in sintesi, spiega, "può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa". "Va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l'utilizzo". "Non concorre, inoltre, alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione ai fini Irap. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir, il testo unico imposte sui redditi ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, ossia massimale di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con limite più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro)" conclude.

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