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Lavoro: il parere, uso e.mail aziendale dubbi su posizione Cassazione

10 novembre 2015 | 17.12
LETTURA: 3 minuti

A sottolinearlo la Fondazione studi nel parere numero 2 del 2015, secondo cui si espone il datore di lavoro al rischio continuo che il dipendente reiteri il suo comportamento

Lavoro: il parere, uso e.mail aziendale dubbi su posizione Cassazione

"Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sull'utilizzo improprio della casella di posta aziendale genera delle perplessità". A dirlo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nel parere numero 2 del 2015. "La Corte -sostiene- conferma gli orientamenti già rassegnati in passato e ritiene illegittimo il licenziamento per giusta causa, ex.art. 2119 del Codice civile". "Servirebbero, per la Suprema Corte, elementi addizionali -spiega- per legittimare un’interruzione in tronco del rapporto di lavoro, ritenendo più consona e sufficiente una sanzione disciplinare di natura conservativa. E ora la Suprema Corte è tornata sul tema dell’utilizzo improprio della casella di posta aziendale, confermando sostanzialmente gli orientamenti già rassegnati e specificando ulteriormente la propria posizione".

Secondo i giudici di legittimità, infatti, "ove il codice disciplinare o la contrattazione collettiva prevedano la sanzione conservativa per l’uso improprio della email aziendale, l’elusione, da parte del lavoratore, delle specifiche informative e dei molteplici avvisi effettuati dal datore al fine di prevenire abusi, non è sufficiente a configurare il livello di gravità richiesto dall’articolo 2119 del Codice civile". "In questi casi, dunque, il datore -spiega la Fondazione Studi- dovrà attenersi all’applicazione della sanzione disciplinare prevista, non potendo la violazione dei moniti e delle comunicazioni datoriali essere considerata come una violazione di obblighi contrattuali distinti, tali da consentire il passaggio alla sanzione espulsiva".

"La posizione assunta dalla Cassazione -fa notare- suscita qualche perplessità. Essa finisce, infatti, per legittimare l’azione di quel dipendente che, esplicitamente e coscientemente, contravvenendo a specifiche indicazioni precauzionali del datore di lavoro, utilizzi a fini personali strumenti informatici di cui dispone in ragione della posizione professionale ricoperta in azienda". "Un’impostazione, quest’ultima, che -sottolinea nel parere- espone il datore di lavoro al rischio continuo che il dipendente in questione reiteri il suo comportamento ad libitum, privando di valore vincolante le ripetute indicazioni circa l’utilizzo appropriato della strumentazione di lavoro. Come è in effetti avvenuto nel caso di specie, ove il dipendente non si era semplicemente limitato a violare la disposizione del contratto collettivo che vieta l’uso improprio di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non attenendosi alle specifiche e comprovate indicazioni ulteriormente fornitegli".

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