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Professioni: consulenti lavoro, categoria 'alla cassa'

28 agosto 2015 | 12.54
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Professioni: consulenti lavoro, categoria 'alla cassa'

Entro mercoledì 16 settembre tutti i consulenti del lavoro devono obbligatoriamente provvedere alla dichiarazione annuale dei compensi rientranti nel volume d’affari ai fini Iva, relativi all’anno 2014 (sui quali è calcolato il contributo integrativo 2015) e del reddito professionale relativo all’anno 2014 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2015)". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

"Entro lo stesso termine -avverte- tutti gli iscritti all’ente devono effettuare il versamento della terza rata del contributo soggettivo minimo 2015; del conguaglio del contributo soggettivo 2015, pagabile in unica soluzione ovvero da 2 a 4 rate; del contributo integrativo 2015, pagabile in unica soluzione ovvero da 2 a 4 rate, comprensivo della misura minima; del contributo di maternità 2015".

Riguardo alle modalità di dichiarazione e di pagamento, "l’ente ha messo a disposizione una procedura automatizzata, presente nel sito internet dell’Ente, www.enpacl.it, all'interno dei servizi Enpacl on line. Il software consente la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria".

Inoltre, in sede di dichiarazione, è possibile scegliere se pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in unica soluzione ovvero a rate (da 2 a 4) con scadenza ultima alla data del 16 dicembre 2015. Al termine della procedura i consulenti del lavoro possono generare i relativi Mav.

In alternativa, ci si può avvalere del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione. Per il pagamento del Mav è possibile utilizzare: la Enpacl Card, senza alcuna commissione; le carte di credito dei circuiti Visa-Mastercard o American Express, con commissioni a proprio carico; il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell’apposito campo il numero del Mav da pagare; la stampa del Mav per avvalersi degli sportelli bancari in tempo utile.

Il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 2015 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza dell’ente.

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