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Dl fiscale, spunta il colpo di spugna

17 ottobre 2018 | 22.02
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(Afp) - AFP
(Afp) - AFP

Il condono si allarga fino a diventare 'tombale'. Non solo Irpef, Irap e contributi previdenziali, ma anche Iva e attività detenute all'estero. E visto che il tetto di 100.000 euro può essere applicato per ogni anno d'imposta, per un totale di 5 anni, e che riguarda ogni singola imposta, cioè 5, si arriva a un totale di 2,5 milioni di euro. Nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra, finito al centro delle polemiche dopo le accuse di manipolazione da parte di Di Maio, si legge che ''l'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite massimo di 100.000 euro per singola imposta e per periodo d'imposta''.

Sul maggior imponibile, si legge nella bozza, ''si applica, senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In un altro paragrafo si aggiunge anche l'Iva, su cui sarà applicata ''l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria''.

Nella bozza del decreto si specifica che non sono puniti i reati relativi alle: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omesso versamento di ritenute dovute o certificate; omesso versamento di Iva. Per questi casi viene esclusa anche la punibilità delle condotte relative al riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita se riferite ai reati precedenti.

Inoltre, le sanzioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non si applicano, nei casi di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, per la parte relativa ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla Uif e che dovrebbero pagare una sanzione da 5.000 euro a 50.000 euro.

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