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Basilicata resta in zona rossa, Tar respinge ricorso

L'istanza presentata da dieci avvocati lucani contro l'ordinanza del Ministero della salute

(Fotogramma)
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11 marzo 2021 | 11.20
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La Basilicata resta in zona rossa. Il Tar della regione, sezione prima, ha infatti respinto il ricorso presentato da dieci avvocati lucani contro l'ordinanza del Ministero della salute che sulla base dei dati epidemiologici ha stabilito la classificazione dell'intera regione in zona rossa dall'1 al 15 marzo. Gli avvocati hanno impugnato il provvedimento ritenendo che l'introduzione della zona rossa avrebbe dovuto escludere i Comuni nei quali il regime restrittivo non è giustificato perché non c'è una situazione epidemiologica che motivi le limitazioni.

Per il Tar l'impugnazione è "infondata" perché è da escludere che il Ministero della salute nelle sue ordinanze "abbia la possibilità di differenziare al suo interno il territorio regionale".

Secondo la sentenza del Tar della Basilicata, a fronte dei dati epidemiologici ''il Ministro della Salute non poteva esimersi dall'istituire una zona rossa (aspetto non contestato dai ricorrenti) e, per quanto di rilievo ai fini del giudizio, dal ricomprendere in detto perimetro l'intero territorio regionale. Non era infatti possibile, in quella sede, differenziare l'efficacia territoriale delle misure adottate - si legge nella sentenza - al fine di tener conto delle peculiarità dei singoli comuni che insistono nel territorio regionale, in quanto l'attività amministrativa è vincolata all'osservanza della legge, la quale, individua la regione quale unità territoriale minima''.

Pertanto non si può ipotizzare una violazione del canone di proporzionalità. Peraltro, aggiunge il collegio del Tar (presieduto da Fabrizio Donadono) che ''la possibilità di differenziazione territoriale delle misure restrittive, pur contemplata dall'art. 1, co. 16-bis, penultimo capoverso, del D.L. n. 33/2020, è rimessa ad una determinazione amministrativa differente (e successiva) rispetto a quella istitutiva della zona rossa, ovverosia ad un'ordinanza di esonero adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione'' e ciò solo dopo ''un'apposita istruttoria funzionale al riscontro dei presupposti giustificanti la deroga a livello sub regionale''.

Per tali ragioni il ricorso viene respinto, nella parte in cui s'impugna l'ordinanza ministeriale. E', invece, ritenuto ''improcedibile'' nella parte in cui impugna l'ordinanza del presidente della giunta regionale Vito Bardi di sospensione dell'attività didattica in presenza che ha cessato i suoi effetti il 5 marzo e nel frattempo la sospensione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado è stata stabilita nel Dpcm del 2 marzo.

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