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Reddito cittadinanza, gup annulla richiesta processo: da Cassazione sì a ricorso pm, ''Atto abnorme''

Secondo il giudice la norma ‘incriminatrice’ risulta abrogata dal 1 gennaio 2024 e l’accusa va riformulata, per la Cassazione ‘così e’ stasi processuale indebita'

Reddito cittadinanza, gup annulla richiesta processo: da Cassazione sì a ricorso pm, ''Atto abnorme''
30 ottobre 2023 | 15.48
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La Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento del gup di Roma, impugnato dal pm della Capitale Carlo Villani in relazione a una richiesta di rinvio a giudizio su un caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il giudice dell’udienza preliminare aveva annullato la richiesta di processo restituendo gli atti al pm. Un atto ‘’abnorme” per il sostituto procuratore che ha visto accogliere il suo ricorso dai giudici della Terza sezione penale della Suprema Corte.

Il pubblico ministero contestava l’art.7 comma 1 d.l. n.4/2019 che stabilisce che chiunque al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni” ma secondo il giudice dell’udienza preliminare la norma contestata “risulta abrogata dal 1 gennaio 2024”. E, ritenendo che non possa essere più contestato il delitto di false attestazioni per l'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza, doveva essere quindi contestata un’altra fattispecie di reato non indicata ma presumibilmente individuabile nell’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Una decisione che, secondo il pm, costituiva un provvedimento abnorme perché determinava “una ingiustificata stasi del procedimento”.

I supremi giudici, con la sentenza depositata, hanno ritenuto il ricorso del pm Villani fondato poiché ‘’la declaratoria di nullità di richiesta di rinvio al giudizio resa dal gup costituisce un atto abnorme’’. In particolare per i giudici della Terza sezione penale della Cassazione, il gup ‘’ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non perché ha ravvisato un vizio del capo di imputazione rispetto al contenuto descrittivo della condotta contestata o della norma incriminatrice richiamata, ma solo perché ha preso atto dell'abrogazione differita nella fattispecie ascritta, circostanza questa che, tuttavia, non avrebbe consentito alcuna declaratoria di nullità, posto che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma in quel momento vigente e applicabile’’. La decisione del gup, dunque, nell'invocare una causa di nullità non prevista dall'ordinamento ‘’(ovvero una sorta di nullità anticipata per abrogazione posticipata, per usare l'efficace espressione che si legge nel ricorso), ha oggettivamente determinato una indebita stasi processuale, risultando applicabile alla vicenda in esame il principio elaborato dalla Cassazione secondo cui è abnorme, perché determina una indebita regressione del procedimento’’. Con la sentenza i supremi giudici hanno disposto la trasmissione degli atti al gup di Roma per ‘’l’ulteriore corso’’.

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