Roma, 15 mar. (Ign) - ''Non basta che l'autovelox sia visibile e presegnalato. E nemmeno che il verbale d'infrazione dia atto dell'esistenza dei cartelli di presegnalazione: per garantire al cittadino il diritto di difesa, l'atto deve anche specificare se la postazione di controllo della velocità e la relativa segnaletica era temporanea o permanente''. E' quanto si legge sull'inserto 'Norme e tributi' del 'Sole 24 Ore' che cita la sentenza 599 del 14 marzi 201 della sesta sezione civile della Cassazione.
I giudici di Piazza Cavour, si legge sul quotidiano, partono ''da un'ampia citazione di tutte le norme che impongono di rendere noti i controlli di velocità (legge 168/2002 e Dl 117/2007 che ha aggiunto all'articolo 142 del Codice della strada il comma 6-bis) per concludere che esse sono cogenti e quindi che «la preventiva segnalazione univoca ed adeguata... non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa... senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione»''.