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Consulenti lavoro, nessuna sanzione per mancato possesso Pos

29 maggio 2014 | 16.31
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Consulenti lavoro, nessuna sanzione per mancato possesso Pos

Roma, 29 mag. (Labitalia) - Dal prossimo 30 giugno i clienti degli studi professionali potranno pagare gli importi superiori a 30 euro tramite il terminale Pos. La circolare n.12/2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le novità apportate dalla normativa, illustrando le tipologie di Pos e i costi di installazione, ma facendo al tempo stesso notare che l'inesistenza di una sanzione per il mancato possesso del dispositivo non implica l'obbligo per i professionisti.

A prevedere l'obbligo del Pos è il dl 179/2012 (convertito nella legge n.221) che stabilisce che tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito. L'entrata in vigore avrebbe dovuto essere il 1 gennaio 2014, ma poi è stata prorogata più volte fino ad arrivare al 30 giugno 2014, data dalla quale i clienti non imprenditori (quindi, non in possesso di partita iva) degli studi professionali potranno richiedere di potere saldare gli onorari superiori a 30 euro tramite il terminale Pos.

Il decreto del 24/1/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che per carta di debito si intende esclusivamente lo strumento di pagamento, emesso da un Istituto di Credito, che non finanzia l’acquisto ma che consente l’addebito in tempo reale. "Il provvedimento - si legge nella circolare - introduce solamente inutili adempimenti a danno dei professionisti, incremento dei costi per gli studi professionali e benefici solo a favore degli Istituti di Credito". Osservando nel dettaglio la normativa, i consulenti del lavoro aggiungono che "non c’è obbligo, da parte del cliente senza partita iva, quindi privato, di pagare con Pos prestazioni professionali oltre 30 euro, ma vi è soltanto un'ulteriore possibilità offerta allo stesso cliente".

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