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Giustizia, riforma processo penale: cosa prevede, cosa cambia

29 luglio 2021 | 22.46
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Le ultime notizie e le novità dopo il via libera del Consiglio dei ministri: regime speciale per i reati di mafia

Foto Fotogramma
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Un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e associazione per traffico di droga per i quali le proroghe possono essere reiterate; esclusi i reati puniti con l'ergastolo; termini più ampi per l'aggravante del metodo mafioso; entrata in vigore graduale, con una norma transitoria fino al 2024 per dare modo agli uffici di organizzarsi; creazione di un Comitato tecnico scientifico presso il ministero della Giustizia che riferisca su smaltimento dell’arretrato e sui tempi di definizione dei processi. Sono le novità introdotte nella norma sull'improcedibilità, modificata oggi in Consiglio dei ministri dopo l'accordo raggiunto sulla riforma penale.

La norma riguarda solo i reati commessi dopo 1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi; anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’Ufficio del processo; e dei circa 5mila per il personale amministrativo: in tutto vengono immesse oltre 20mila persone.

La norma transitoria è valida fino al 2024. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione). Con possibilità di proroga: in totale, fino a 4 anni in appello (3+1 proroga); e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria; ogni proroga deve essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, oltre alla proroga prevista per tutti i reati, ne sono previste come possibili ulteriori due. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (dal 2025). I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.

Dopo il 2024, la riforma andrà a regime. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo; in Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi. Binario sempre diverso, per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Un binario diverso è previsto per i reati con aggravante mafiosa con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.

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