cerca CERCA
Venerdì 26 Aprile 2024
Aggiornato: 02:01
10 ultim'ora BREAKING NEWS

I contributi previdenziali spettano solo al sindaco che non svolga un'altra attività

13 agosto 2014 | 11.39
LETTURA: 2 minuti

Il Comune non deve versare i contributi al primo cittadino in carica se l'amministratore locale non prova, nel periodo in cui ricopre l'incarico, di non esercitare la libera professione. E' quanto si legge su ilquotidianodellapa.it.

(Infophoto) - INFOPHOTO
(Infophoto) - INFOPHOTO

Il Comune non deve versare i contributi al sindaco in carica se il primo cittadino non prova, nel periodo in cui ricopre l'incarico di amministratore locale, di non aver esercitato la libera professione. E' quanto si legge su ilquotidianodellapa.it.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo, con parere dell'8 agosto 2014, ha risposto al quesito proposto dal vice sindaco del Comune di Poggiofiorito in cui si chiedeva se il Comune sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali al sindaco in carica, iscritto alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, per i periodi nei quali il promo cittadino ha svolto l’incarico di amministratore locale, senza di fatto svolgere la libera professione di geometra, pur non avendo l’interessato provveduto a presentare, preventivamente, una dichiarazione di sospensione dell’attività lavorativa.

La Corte dei Conti ha chiarito come prima di riconoscere all’amministratore il beneficio dei versamenti contributivi, l’ente locale è tenuto a verificare nel concreto la circostanza che il sindaco non abbia continuato a svolgere – anche in via minima o residuale rispetto all’esercizio della funzione pubblica – la propria attività professionale.

A tal fine, sarà onere del lavoratore autonomo comprovare di aver sospeso l’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo con idonea documentazione attestante in concreto il requisito dell’esclusività (quali, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale da notificarsi anche all’ente previdenziale o altra documentazione fiscale o previdenziale che dimostri l’assenza di redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vedi anche


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza