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Lavoro: il giuslavorista, rivoluzionaria sentenza su licenziamento per profitto

30 dicembre 2016 | 12.00
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Luca Failla
Luca Failla

"E' una sentenza rivoluzionaria quella della Cassazione che introduce per la prima volta la possibilità di licenziare per profitto”. Lo dice a Labitalia Luca Failla, avvocato e giuslavorista, co-fondatore di LabLaw, il primo studio italiano per professionisti e diffusione capillare sul territorio, specializzato in diritto del lavoro e relazioni sindacali.

"La Corte di Cassazione -spiega- con una recente sentenza ha sancito per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di poter licenziare un lavoratore per giustificato motivo oggettivo anche per ragioni legate al profitto e alla migliore redditività dell'azienda. Fino ad oggi le possibilità di licenziamento (per giustificato motivo) erano vincolate allo stato di crisi di un’azienda e questa situazione rendeva accettabile il licenziamento anche per evitare conseguenze più drastiche".

"Solo una situazione straordinaria -fa notare- come la crisi aziendale o la perdita del fatturato, permetteva la giustificazione del licenziamento. Oggi, dopo la sentenza della Cassazione del 7 dicembre 2016 scorso tra le ragioni per licenziare c’è anche la redditività dell’azienda e quindi in definitiva il profitto. Fatto storico per l’ordinamento italiano".

Tra le motivazioni della storica sentenza -sottolinea Failla- l’applicazione dell’articolo 41 della Costituzione che letto come quel principio per cui l'imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione".

"In altre parole -continua- con questa sentenza i giudici della Cassazione hanno affermato per la prima volta in modo netto e inequivocabile che un licenziamento non sarà giustificato solo per ragioni di crisi aziendale o calo di fatturato o, nei casi più gravi, in cui è in gioco la sopravvivenza stessa dell’azienda, ma anche (questa la novità storica) per una migliore e più efficiente organizzazione produttiva dell’azienda e per la ricerca di una maggiore produttività e redditività, quindi per generare maggior profitto”.

“La sentenza della Corte di Cassazione -sottolinea il giuslavorista- si riferisce ad una sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 29 maggio 2015 che, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente della R.S. spa per giustificato motivo oggettivo”.

"Tale sentenza, infatti, non aveva condiviso -precisa- l’assunto del primo giudice che aveva considerato invece legittimo il licenziamento in quanto 'effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la cd catena di comando e quindi la gestione aziendale'. La Corte di Appello di Firenze ha sostenuto che in mancanza di prova da parte del datore di lavoro l’esigenza del licenziamento 'risulta motivata soltanto dalla riduzione dei costi, e quindi dal mero incremento del profitto'".

"La Corte di Cassazione -osserva Failla- è intervenuta confermando la valenza della prima sentenza di legittimità del licenziamento, indicando l’articolo 41 della Costituzione letto come 'quel principio per cui l'imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione'".

Si argomenta che "'concedere all'imprenditore la possibilità di sopprimere una specifica funzione aziendale solo in caso di crisi economica finanziaria e di necessità di riduzione dei costi rappresenti un limite gravemente vincolante l'autonomia di gestione dell'impresa, garantito costituzionalmente' e peraltro neppure imposto dall'articolo 3 della legge 604/1966 come, invece, interpretato per decenni dai nostri tribunali".

"Con il secondo motivo -chiarisce- si denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 della legge 15 luglio 1966 numero 604, in relazione all'articolo 41 Costituzione. Si sostiene che, anche ove la soppressione della funzione fosse stata dettata da una mera scelta di più economica gestione dell'impresa, tale decisione aziendale sarebbe comunque legittima, in quanto attinente alla libertà economica dell'imprenditore".

"Si contesta -ricorda il giuslavorista- richiamando talune pronunce di legittimità, che ai fini della giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento, debba sussistere esclusivamente 'il requisito economico dato dall'esistenza di sfavorevoli situazioni o necessità di sostenere notevoli spese straordinarie'".

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