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Pensioni: Inca Cgil, norma Inps penalizza nati nel 1952

21 novembre 2016 | 15.56
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Morena Piccinini presidente Inca
Morena Piccinini presidente Inca

"Un'interpretazione Inps penalizza i nati nel 1952, soprattutto le donne". A dirlo oggi Morena Piccinini, presidente Inca il patronato della Cgil in occasione di una conferenza stampa. "L’Inps -spiega- più 'realista del re' riduce drasticamente le possibilità di pensionamento anticipato per i nati nel 1952, quelli sottoposti alla 'norma eccezionale', introdotta con la legge Monti-Fornero, per ridurre le penalizzazioni di coloro che, vicini alla pensione, avrebbero subito un ingiustificato slittamento del pensionamento". (video - audio)

"In un primo momento -spiega- l’Istituto previdenziale aveva limitato questa opportunità a coloro che al 28 dicembre fossero ancora occupati nel settore privato, escludendo quanti a quella data fossero senza lavoro. Una limitazione troppo restrittiva per l'Inca, che dopo aver posto un quesito al ministero del Lavoro, ha ottenuto un primo pieno accoglimento delle obiezioni poste".

"Il 26 ottobre scorso infatti -afferma Morena Piccinini- una nota ministeriale estendeva l’applicazione della cosiddetta 'norma eccezionale' anche ai disoccupati al 28 dicembre 2011, precisando che 'non si ravvisano argomenti testuali forti a sostegno della interpretazione restrittiva a suo tempo fornita mentre, anche alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta, sembrano sussistere prevalenti ragioni sistematiche per aderire ad una tesi ampliativa'".

La presidente dell'Inca ricorda poi che il ministero sostiene che "per tali ragioni si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis, secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato".

Tecnicamente l’articolo 24, comma 15 bis, della legge 2014/2011 prevede l’anticipazione al pensionamento al compimento di 64 anni e 7 mesi e riguarda in particolare: la pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato, purché abbiano perfezionato 'quota 96', con almeno 35 anni di contributi da dipendente e 60 anni di età al 31 dicembre 2012; la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato, che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

"Costretta a rivedere l’originaria interpretazione restrittiva della norma -denuncia l'Inca- l’Inps, con la circolare numero 196 del 2016, aggiunge nuovi paletti per limitare ancora una volta l’esercizio del diritto, penalizzando le donne, che sono prevalenti tra coloro che hanno carriere frammentarie e discontinue".

"L’Istituto previdenziale -continua il patronato- infatti, ha precisato che il cosiddetto 'regime eccezionale', pur applicandosi anche a coloro che non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011, ai fini del diritto non considererà i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa”.

“Un'interpretazione arbitraria e restrittiva rispetto alla nota del ministero del Lavoro -rimarca l'Inca- in base a quanto scritto, significa che l’Istituto prenderà in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata per gli uomini che per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori dal rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi riscattati non correlati ad attività lavorativa come ad esempio i riscatti per periodi di conseguimento titoli di studio o per maternità facoltativa fuori rapporto di lavoro".

L’Inca, nel ribadire la contrarietà all’interpretazione dell’Inps sottolinea che "è soprattutto sfavorevole per le donne, più soggette alla precarietà del lavoro e annuncia di fare quanto è nelle sue competenze per ottenere l’applicazione corretta ed estensiva della norma".

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