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Obbligo vaccinale sanitari, si pronuncerà la Consulta

22 marzo 2022 | 15.02
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A proposito della legittimità costituzionale

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Obbligo vaccinale Covid per i sanitari. La decisione cautelare è stata rimessa alla Corte costituzionale. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana con un'ordinanza depositata oggi e il caso dunque potrebbe coinvolgere anche tutto il personale sanitario no-vax sospeso dal servizio in tutta Italia. Si tratta del ricorso di uno studente del corso di laurea d'infermieristica di Palermo al quale è stato impedito dall'Università di partecipare a un tirocinio formativo all'interno di strutture sanitarie perché non vaccinato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana "dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale" del decreto dell'aprile 2021 "nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli articoli 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione".

In particolare "sotto il profilo che il numero di eventi avversi, l'inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti-Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze 'che appaiano normali e, pertanto, tollerabili'".

Il collegio nel corso dell'istruttoria, apprende l'Adnkronos, ha anche ascoltato Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità e dal 17 marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. La lente di ingrandimento del Cga è stata puntata anche sull’art.1 della l. 217/2019, "nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori", e "dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione". Dunque il collegio ha sospeso il giudizio e ha disposto "l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".

Il giovane studente di infermieristica, dopo aver premesso di essere iscritto al terzo anno del corso di laurea presso l’Università degli Studi di Palermo e che, "al fine di completare gli studi, avrebbe dovuto partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie", ha denunciato nell'appello che "ciò gli è stato impedito dall’Università (in quanto non vaccinato contro il virus Sars-CoV-2), con gli atti impugnati in primo grado, con specifico riferimento alla nota, datata 27.4.2021, sottoscritta dal Rettore e dal Direttore Generale, con la quale si è disposto che i tirocini di area medica/sanitaria 'potranno proseguire in presenza all’interno delle strutture sanitarie, a seguito della somministrazione vaccinale anti Covid'". Dunque, il giovane con l’appello ha impugnato davanti al Cga della Regione siciliana l’ordinanza del Tar Sicilia che ha respinto la domanda cautelare nel ricorso proposto avverso il provvedimento datato 27 aprile 2021, e gli atti presupposti e conseguenziali.

"L’appellante ha dedotto di non potersi sottoporre all’inoculazione del vaccino sia per la natura sperimentale dello stesso, sia perché in passato aveva contratto il virus Sars-CoV-2, per cui ritiene di godere di memoria anticorpale e di immunità naturale perenne, e d’altra parte, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe di morire per A.D.E. (acronimo per Antibody Dependent Enhancement), fenomeno (dettagliatamente descritto nella consulenza tecnica di parte prodotta dal ricorrente) di grave reazione del sistema immunitario, che ha condotto ad un decesso nel Comune Augusta, secondo le risultanze delle indagini penali", scrive il Cga nella decisione visionata dall'Adnkronos.

"Il Tribunale adito ha respinto la domanda cautelare avendo ritenuto '(…) che, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti, appare prevalente l’interesse pubblico a evitare di fare frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati esponendo al rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”.

"Con il ricorso in appello si è lamentata l’erroneità dell’ordinanza, avuto riguardo ai vizi rilevati nell’atto introduttivo" cioè "carenza assoluta di potere in capo al Rettore, che non potrebbe introdurre limitazioni al diritto allo studio e trattamenti di dati vaccinali non previsti da alcuna norma di legge -si legge ancora nell'appello - violazione del considerando n. 36 del regolamento UE 953-2021 e dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 6.8.2021 (la cd. certificazione verde si ottiene non solo in seguito ad avvenuta vaccinazione, ma anche in virtù di certificazione medica, laddove si sia già contratto il Covid, come nel caso del ricorrente, o di tampone)".

L'appellante nel ricorso ha parlato di "cospicuo numero di deceduti e gravi invalidi in seguito alla somministrazione dei farmaci sperimentali in questione (ad es. nel Regno Unito la mortalità dei giovani nel 2021 sarebbe aumentata del 47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, specie per miocarditi) escluderebbe la configurabilità di un “obbligo vaccinale” ex art. 32 Cost.". Numeri che, in realtà, non hanno trovato un riscontro scientifico, almeno fino ad ora. Adesso sarà la Corte costituzionale ad occuparsi della vicenda.

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